COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°144 del 16/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CICOGNA CALCIO BELLOCCHI A.S.D. avverso esito gara Belforte Calcio – Cicogna Calcio Bellocchi, del 29.4.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°144 del 16/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CICOGNA CALCIO BELLOCCHI A.S.D. avverso esito gara Belforte Calcio – Cicogna Calcio Bellocchi, del 29.4.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini abbreviati per la proposizione dello stesso previsti dalla normativa pubblicata dal Comitato Regionale Marche, in data 13 marzo 2007 sul Com. Uff. n. 111.
Il medesimo gravame risulta infatti pervenuto il 7 maggio 2007, quindi ben oltre le ore dodici del secondo giorno successivo al 29 aprile 2007, data di effettuazione della gara.
La Commissione Disciplinare,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla società Cicogna Calcio Bellocchi A.S.D. per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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