COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°147 del 24/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO avverso sanzioni merito gara Leonessa Montoro – Autogriffe, del 6.5.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 55 del 9.5.2007 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°147 del 24/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO POLISPORTIVA LEONESSA MONTORO avverso sanzioni merito gara Leonessa Montoro – Autogriffe, del 6.5.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 55 del 9.5.2007 del Comitato Provinciale di Ancona. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona comminava alla Polisportiva Leonessa Montoro la sanzione dell’ammenda di € 400,00 per il comportamento irriguardoso, offensivo, minaccioso ed aggressivo tenuto a fine gara, da propri sostenitori e dirigenti non identificati, nei confronti dell’Arbitro. Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Pavoni Manuel, tesserato per la Polisportiva Leonessa Montoro, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per condotta violenta nei confronti di un avversario e per avere proferito, al termine dell’incontro, una frase offensiva nei confronti dell’Arbitro. Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Leonessa Montoro, deducendone l’eccessività e chiedendone quindi la riduzione. A dire della reclamante, il Pavoni avrebbe reagito all’avversario che per tutta la gara lo aveva insultato ed affrontato con falli, anche cattivi. Al termine dell’incontro vi fu un dialogo concitato tra i propri tesserati e l’Arbitro, ma nessuna aggressione. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Pavoni al sesto minuto del secondo tempo, per avere colpito con la mano aperta un avversario alla guancia sinistra. Lo stesso calciatore, a fine gara, chiedendogli ancora spiegazioni sulla sua espulsione, gli rivolse una frase irriguardosa. Riferiva altresì di essere stato circondato, sempre al termine dell’incontro, da dirigenti e calciatori della squadra locale, i quali lo insultarono e minacciarono, indirizzando offese anche alla Federazione. Precisava infine che i sostenitori della squadra ospitante, durante ed al termine della gara, spingendo la rete di recinzione, inveivano contro di lui, insultandolo ed istigando dirigenti e calciatori contro di lui. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  ritenuto che i fatti, come risultanti dagli atti ufficiali ed in particolare dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del Giudice di gara, non lasciano dubbi circa la loro entità e le responsabilità dei tesserati e dei sostenitori dell’odierna reclamante;  ritenuto di dover aderire all’invocata riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della Società medesima;  ritenuto, viceversa, che le modalità della condotta posta in essere dal calciatore Pavoni non consentono l’invocata riduzione della squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Leonessa Montoro, così decide: a) riduce ad € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla Società; b) conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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