COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. GRANDE TORO avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°151 del 30/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.S.D. GRANDE TORO avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 - spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Sabbatini Alberto, tesserato per l’A.S.D. Grande Toro C5, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 “per aver abbandonato la panchina e, salito sugli spalti, partecipava attivamente ad una rissa, unitamente ad altri componenti la squadra, nei confronti di alcuni sostenitori della squadra avversaria”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Grande Toro C5, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta al proprio tesserato, in relazione a quanto effettivamente accaduto ed alle sanzioni comminate ai suoi compagni di squadra.
Alla richiesta audizione, la Società reiterava le richieste formulate nel gravame, ribadendo che il Sabbatini in realtà si portò in tribuna al solo fine di calmare un proprio compagno di squadra entrato in colluttazione con alcuni sostenitori ivi presenti. Ovviamente nel fare ciò partecipò allo scambio di spinte, ma unicamente per sedare gli animi.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Sabbatini, nell’occasione, si portò sulla tribuna, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, probabilmente per calmare gli animi, ma colpendo con un calcio ad una gamba un sostenitore della squadra avversaria.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• uditi l’Arbitro e la Reclamante;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Sabbatini sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione;
• visto l’art. 14, comma 2bis, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Grande Toro C5, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Sabbatini Alberto.
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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