A COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°151 del 30/05/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE PANFILI LUCA avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio Cinque, serie C1 – spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007.
A COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°151 del 30/05/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE PANFILI LUCA avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio Cinque, serie C1 - spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Panfili Luca, tesserato per l’A.S.D. Grande Toro C5, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 perché “dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni, saliva sugli spalti, partecipando ad una rissa, unitamente ad altri componenti la propria squadra, nei confronti di alcuni sostenitori della squadra avversaria”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Panfili Luca, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, un’equa riduzione della sanzione impugnata, comunque eccessiva rispetto a quanto effettivamente accaduto.
Negava ogni addebito a proprio carico, asserendo, anche avanti questa Commissione:
- di avere cercato platealmente di raggiungere gli spalti ove era posizionata sua madre che nel frattempo era stata aggredita verbalmente da alcuni sostenitori locali;
- che mai vi fu una rissa ma semplicemente una concitata discussione, con modi e toni forti, senza tuttavia alcun contratto fisico.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Panfili per somma di ammonizioni, in particolare la seconda comminatagli per un diverbio con un gruppetto di persone presenti in tribuna, tra cui un calciatore della società Ostrense che lo aveva provocato fin dall’inizio dell’incontro. Dopo la notifica del provvedimento, lo stesso Panfili si portò velocemente sulle tribune, in direzione del ridetto gruppetto di persone. Trattenuto da uno di questi, lo stesso diede delle spinte e proferì minacce nei confronti del calciatore dell’Ostrense. Poco dopo venne definitivamente allontanato dai suoi compagni di squadra.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• uditi l’Arbitro ed il calciatore Reclamante;
• ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Panfili sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione;
• visto l’art. 14, comma 2bis, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Panfili Luca, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica a cinque giornate di gara.
Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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