COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 06/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MEA GIANCARLO, CAMILLONI FILIPPO, CEPPETELLI LUCA, GIACOMINI SAURO, BUSCA GLORIANO PALAZZINI ANDREA, ABRUZZESE DOMENICO, DI VIRGILIO DAVIDE, DI LUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO, SARTORI BRUNO, MELINI TOMAS, CANCELLIERI FEDERICO, BIAGIONI CHRISTIAN, SIGNOROTTI GIUSEPPE, PEZZANI MARCO E DELLE SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO, A.S.D. BELFORTE CALCIO ED U.S. TAVOLETO A.S.D..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 06/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MEA GIANCARLO, CAMILLONI FILIPPO, CEPPETELLI LUCA, GIACOMINI SAURO, BUSCA GLORIANO PALAZZINI ANDREA, ABRUZZESE DOMENICO, DI VIRGILIO DAVIDE, DI LUCA PIERINO, BALSAMINI SERGIO, FALCONI GIANCARLO, SARTORI BRUNO, MELINI TOMAS, CANCELLIERI FEDERICO, BIAGIONI CHRISTIAN, SIGNOROTTI GIUSEPPE, PEZZANI MARCO E DELLE SOCIETA’ A.S.D. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO, A.S.D. BELFORTE CALCIO ED U.S. TAVOLETO A.S.D.. Con provvedimento del 2 marzo 2007 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - il calciatore Melini Tomas, svincolato dall’A.S.D. Belforte Calcio dal 1° luglio 2005 e successivamente tesserato per la stessa Società in data 31 marzo 2006, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato a ventiquattro gare di Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2005/2006 in assenza di tesseramento per la società per la quale era schierato; - il calciatore Cancellieri Federico, svincolato dall’A.S.D. Belforte Calcio dal 1° luglio 2005, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato a ventisei gare di Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2005/2006 in assenza di tesseramento per la società per la quale era schierato; - il calciatore Biagioni Christian, svincolato dall’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano dal 15 luglio 2005, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato a dodici gare di Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2005/2006 in assenza di tesseramento per la società per la quale era schierato; - il calciatore Pezzani Marco, svincolato dall’U.S. Tavoleto A.S.D. dal 1° luglio 2005, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato a ventinove gare di Campionato del Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2005/2006 in assenza di tesseramento per la società per la quale era schierato; - il calciatore Signorotti Giuseppe, svincolato dall’U.S. Tavoleto A.S.D. dal 15 luglio 2005, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato a ventisette gare di Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2005/2006 in assenza di tesseramento per la società per la quale era schierato; - i dirigenti Mea Giancarlo, Camilloni Filippo, Ceppetelli Luca, Giacomini Sauro e Busca Gloriano dell’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano; Palazzini Andrea ed Abruzzese Domenico, dell’A.S.D. Belforte Calcio; Di Virgilio Davide, legale rappresentante, Di Luca Pierino, Balsamini Sergio, Falconi Giancarlo e Sartori Bruno dell’U.S. Tavoleto A.S.D. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere tenuto un comportamento antiregolamentare ed antisportivo, avendo inserito nelle distinte delle gare di cui sopra, del Campionato di Prima Categoria dell’anno sportivo 2005/2006, giocatori non tesserati; - l’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano e l’A.S.D. Belforte Calcio della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri Dirigenti accompagnatori; - l’U.S. Tavoleto A.S.D. della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri Dirigenti accompagnatori. Con nota del 7 maggio 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 28 maggio 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Nei termini di rito, l’U.S. Tavoleto A.S.D. presentava una memoria difensiva, con la quale, dedotta la propria sostanziale correttezza e buona fede, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e per le parti deferite: i calciatori Melini Tomas e Biagioni Christian; i dirigenti Mea Giancarlo, Camilloni Filippo, Ceppetelli Luca, Giacomini Sauro, Busca Gloriano, Palazzini Andrea e Di Virgilio Davide; Balsamini Sergio, Sartori Bruno, Falconi Giancarlo e Pezzani Marco con il ministero e l’assistenza del proprio difensore; le società U.S. Tavoleto A.S.D. ed A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano, nella persona dei rispettivi Presidenti pro-tempore. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alle seguenti sanzioni: all’U.S. Tavoleto ed all’A.S.D. Belforte venti punti di penalizzazione ciascuna; all’Olympia Calcio Cuccurano dieci punti di penalizzazione; ai calciatori coinvolti la sanzione della squalifica di mesi sei ciascuno; ai dirigenti la sanzione dell’inibizione di anni uno ciascuno. Invitate a concludere, le parti deferite, intervenute in dibattimento, contestando gli addebiti e le conclusioni della Procura Federale, concludevano come in atti, chiedendo il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità delle Società coinvolte. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento; • rilevata preliminarmente l’ammissibilità del deferimento, avendo lo stesso ad oggetto non l’impugnazione della regolarità delle gare, per la quale è previsto il termine perentorio di decadenza di cui all’art. 42, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, ma esclusivamente la violazione regolamentare per l’utilizzazione in gare di calciatori in posizione irregolare per carenza di tesseramento, per il quale nessuna decadenza del potere di deferimento si è quindi verificata nel caso in esame; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori, dei dirigenti e delle società, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo dei ridetti calciatori nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • disattese le argomentazioni dei deferiti in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico, in quanto gli stessi, avendo avuto conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione dei tesserati coinvolti attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 7 del 19 agosto 2005, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede; • rilevato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’A.S.D. Belforte ha determinato l’irregolarità della posizione dei calciatori Melini e Cancellieri, dell’U.S. Tavoleto A.S.D. quella di Pezzani e Signorotti, che federalmente risultavano pertanto svincolati al termine della stagione sportiva 2004/2005; che il Biagioni invece risulta essere stato posto in lista di svincolo dalla società Olympia Calcio Cuccurano in data 15 luglio 2005 e non più tesserato nella stagione sportiva 2005/2006; • ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei tesserati e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che a tali declaratorie consegue la responsabilità delle Società di appartenenza dei deferiti: oggettiva dell’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano e l’A.S.D. Belforte Calcio, diretta ed oggettiva dell’U.S. Tavoleto A.S.D.; • rilevato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 13 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 14 del C.g.s.; • ritenuto, condividendo le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, di dover applicare alle Società coinvolte la sanzione della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 13 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato; • ritenuto che detta penalizzazione sul punteggio, non applicabile alla classifica del Campionato testè conclusosi, che si è ormai consolidata, debba essere disposta con riferimento alla prossima stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dall’art. 13, lett. f) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo dei deferiti, tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti; • visti gli artt. 1, 2, 8, 12, 13 e 14 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati, dei Dirigenti e delle rispettive Società di appartenenza, commina a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni: a) squalifica per mesi quattro ciascuno ai calciatori Melini Tomas, Cancellieri Federico, Biagioni Christian, Signorotti Giuseppe e Pezzani Marco; b) inibizione per mesi uno ciascuno ai dirigenti Mea Giancarlo, Camilloni Filippo, Giacomini Sauro, Palazzini Andrea, Di Luca Pierino, Balsamini Sergio, Falconi Giancarlo e Sartori Bruno; c) inibizione per mesi due ciascuno ai dirigenti Ceppetelli Luca e Busca Gloriano; d) inibizione per mesi sei ciascuno ai dirigenti Abruzzese Domenico e Di Virgilio Davide; e) la sanzione della penalizzazione di cinque punti nella classifica del Campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2007/2008 e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) all’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano; f) la sanzione della penalizzazione di dieci punti nella classifica del Campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2007/2008 e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) all’A.S.D. Belforte Calcio; g) la sanzione della penalizzazione di dieci punti nella classifica del Campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2007/2008 e l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) all’U.S. Tavoleto A.S.D.. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva e direttamente alle parti interessate.
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