COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 06/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. REAL MUSCOLINA avverso decisioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°156 del 06/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. REAL MUSCOLINA avverso decisioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. Il 27 maggio 2007 veniva disputato l’incontro di Play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G”, Real Muscolina – Real Montecò, gara che si concludeva con il risultato di 1 a 2. L’A.S.D. Real Muscolina inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata e, sull’assunto che l’Arbitro, avendo la squadra avversaria siglato la rete del vantaggio oltre i sei minuti di recupero dallo stesso accordati, era incorso in errore tecnico nella misurazione del tempo di svolgimento dell’incontro, ne chiedeva la ripetizione. L’adito Giudice Sportivo, ritenuto insussistente l’errore tecnico dell’Arbitro denunciato dall’A.S.D. Real Muscolina, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera l’A.S.D. Real Muscolina ha inoltrato rituale reclamo, riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di ripetizione della gara de quo. In particolare la Reclamante asseriva che l’Arbitro, come dallo stesso dichiarato al Giudice Sportivo, avrebbe erroneamente recuperato, senza peraltro darne rituale comunicazione, ulteriori settanta secondi di gioco, a seguito di sostituzione in realtà avvenuta nel tempo regolamentare e non nei minuti di recupero. In via istruttoria, la reclamante formulava istanza di prova testimoniale, indicando all’uopo i propri giocatori e dirigenti presenti all’incontro. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, udita la Reclamante, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante. Va altresì ribadito che, com’è noto, l’entità del tempo di recupero e la conseguente durata complessiva della gara sono rimesse alla esclusiva valutazione “tecnica” dell’arbitro e le stesse sono sottratte alla competenza degli Organi della Giustizia sportiva. Diverso è il tema dell’errore arbitrale nella misurazione del tempo della gara o di recupero. Orbene, nel caso in esame risulta dagli atti ufficiali che la stessa ebbe regolare durata e che i minuti di recupero sono stati due al termine del primo tempo e sette al termine del secondo tempo. In merito a quest’ultimo recupero, il Direttore di gara, agli iniziali sei minuti concessi, aggiungeva altri settanta secondi circa per il tempo perduto per la sostituzione di un calciatore, avvenuta al secondo minuto di recupero, e per l’intervento del massaggiatore della squadra locale. Le dichiarazioni rese dall’Arbitro al competente Giudice Sportivo hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito. Va chiarito che l’annuncio dell’arbitro dei minuti di recupero alla fine di ciascun periodo di gioco non costituisce esattamente il tempo di gioco rimanente, ma mera indicazione del tempo minimo che deve essere aggiunto alla fine di ciascuna frazione della gara, questo infatti può aumentare se l’arbitro lo ritiene appropriato. Così stando le cose e sul presupposto che l’incontro ha avuto la durata risultante dagli atti ufficiali, il reclamo va respinto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Muscolina ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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