COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°157 del 07/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE BALDINI GUGLIELMO, DEI DIRIGENTI ALESSANDRINI SERGIO, VERRUCCI FLORINDO E STRAPPA FILIPPO E DELL’A.S.D. MONTEGIORGIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°157 del 07/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE A CARICO DEL CALCIATORE BALDINI GUGLIELMO, DEI DIRIGENTI ALESSANDRINI SERGIO, VERRUCCI FLORINDO E STRAPPA FILIPPO E DELL’A.S.D. MONTEGIORGIO. Con provvedimento del 7 aprile 2007 il Presidente del Comitato Regionale Marche ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - il calciatore Baldini Guglielmo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato a cinque gare del Campionato Regionale di Eccellenza ed una gara di Coppa Italia Dilettanti, fase Regionale, della stagione sportiva 2006/2007, con l’A.S.D. Montegiorgio, in posizione irregolare per difetto di tesseramento, essendo tesserato per l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l.; - i sigg. Alessandrini Sergio, Verrucci Florindo e Strappa Filippo, dirigenti accompagnatori ufficiali nelle gare di cui sopra, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere tenuto un comportamento antiregolamentare ed antisportivo, avendo inserito nelle distinte delle gare di cui sopra il ridetto calciatore non tesserato per la società per la quale era schierato; - l’A.S.D. Montegiorgio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri Dirigenti. Con nota del 7 maggio 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 giugno 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. Nei termini di rito, l’A.S.D. Montegiorgio presentava una memoria difensiva, con la quale ammetteva di avere, in data 15 dicembre 2006, tesserato il Baldini dopo avere ricevuto ampie assicurazioni, da parte del calciatore e della sua precedente Società di appartenenza, che lo stesso era stato regolarmente svincolato con lista suppletiva del mese di dicembre 2006. Una volta poi ricevuta, in data 20 gennaio 2007, la comunicazione del Comitato Regionale Marche che il Baldini era rimasto vincolato con l’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l., provvedeva ad allontanarlo immediatamente. Dedotta quindi la propria sostanziale correttezza e buona fede, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti tutte le parti deferite. La Società, riportandosi alla memoria presentata, insisteva nelle richieste ivi formulate. Il calciatore Baldini, contestando gli addebiti, confermava quanto asserito dalla Società. Invitate a concludere, le parti chiedevano il proscioglimento. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni delle parti; • rilevata preliminarmente l’ammissibilità del deferimento, avendo lo stesso ad oggetto non l’impugnazione della regolarità delle gare, per la quale è previsto il termine perentorio di decadenza di cui all’art. 42, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, ma esclusivamente la violazione regolamentare per l’utilizzazione in gare di un calciatore in posizione irregolare per carenza di tesseramento, per il quale nessuna decadenza del potere di deferimento si è quindi verificata nel caso in esame; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità del calciatore Baldini, dei dirigenti e della Società, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo del ridetto calciatore nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • disattese le argomentazioni in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico dei deferiti, le cui responsabilità si riscontrano quantomeno nel non aver compiuto i necessari accertamenti, presso la Federazione, sulla veridicità delle asserite dichiarazioni rilasciate dall’A.S.D. Fortis Lucchese 1905 S.r.l. riguardo allo svincolo del calciatore Baldini, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie; • ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti, ai quali consegue la responsabilità diretta ed oggettiva dell’A.S.D. Montegiorgio, in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 13 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 14 del C.g.s.; • ritenuto di dover applicare alla Società la sanzione della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 13 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato; • ritenuto che detta penalizzazione sul punteggio, non applicabile alla classifica del Campionato testè conclusosi, che si è ormai consolidata, debba essere disposta con riferimento alla prossima stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dall’art. 13, lett. f) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo dei deferiti; • visti gli artt. 1, 2, 8, 12, 13, 14 e 42, 7° comma, del Codice di giustizia sportiva ed art. 40, 4° comma, delle N.O.I.F.. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati e dell’A.S.D. Montegiorgio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per l’operato dei propri dirigenti, commina a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni: a) squalifica per mesi sei al calciatore Baldini Guglielmo; b) inibizione per mesi tre al dirigente Alessandrini Sergio; c) inibizione per mesi due al dirigente Verrucci Florindo; d) inibizione per mesi uno al dirigente Strappa Filippo; e) penalizzazione di cinque punti nella classifica del Campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2007/2008 e l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) all’A.S.D. Montegiorgio. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di Giustizia Sportiva e direttamente alle parti interessate.
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