COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso sanzioni merito gara Torrese – Eagles Pagliare, dell’11.5.2007 – Play-out Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 2, girone “C” – Com. Uff. n. 144 del 16.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. EAGLES PAGLIARE avverso sanzioni merito gara Torrese – Eagles Pagliare, dell’11.5.2007 – Play-out Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C 2, girone “C” - Com. Uff. n. 144 del 16.5.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Gagliardi Massimiliano, tesserato per l’A.S. Eagles Pagliare, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 per il comportamento minaccioso, intimidatorio ed offensivo da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro e per averlo poi strattonato per un braccio durante la gara emarginata e per aver reiterato la condotta minacciosa, offensiva ed intimidatoria al termine dell’incontro nei confronti dello stesso Giudice di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Eagles Pagliare chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma si sarebbe limitato a protestare nei confronti del Direttore di gara consegnandogli la fascia di capitano, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al calciatore Gagliardi. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato il comportamento irriguardoso ed offensivo reiteratamente tenuto dal calciatore Gagliardi nei suoi confronti. In particolare ha precisato che lo stesso lo tirò con forza verso di lui, prendendolo per un braccio per mettergli la fascia di capitano. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito l’Arbitro e la Società reclamante; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, evidenzia che la condotta del Gagliardi, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto, nel caso di specie, che il contatto con l’arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Eagles Pagliare, per l’effetto riducendo a sei giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Gagliardi Massimiliano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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