COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO avverso sanzioni merito gara Olympia Cuccurano – Audax Montefelcino, del 27.5.2007 – Finale Play-off Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 151 del 30.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO avverso sanzioni merito gara Olympia Cuccurano – Audax Montefelcino, del 27.5.2007 – Finale Play-off Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B” - Com. Uff. n. 151 del 30.5.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Mei Alessandro, tesserato per l’A.S.D Polisportiva Olympia Calcio Cuccurano, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, perchè “espulso per frasi offensive nei confronti dell’Arbitro e di un A.A., al termine della gara reiterava in tali atteggiamenti”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Polisportiva Olympia Calcio Cuccurano, lamentando l’eccessività della sanzione ed invocandone quindi una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il Mei, posizionatosi in panchina dopo essere stato sostituito, per offese nei confronti suoi e del suo Assistente. Lo stesso calciatore reiterava tale condotta subito dopo la fine dell’incontro. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito l’Arbitro;  visto l’art. 14, comma 2 bis, del Codice di giustizia sportiva;  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Mei vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Olympia Calcio Cuccurano, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Mei Alessandro a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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