COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO U.S. TAVOLETO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Cicogna – Tavoleto, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 30.5.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°160 del 13/06/2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO U.S. TAVOLETO A.S.D. avverso sanzioni merito gara Cicogna – Tavoleto, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 151 del 30.5.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Tavoleto A.S.D. la sanzione dell’ammenda di € 250,00 “per comportamento offensivo e minaccioso della propria tifoseria durante la gara e per aver alcuni facinorosi lanciato in campo numerosi oggetti, bottiglie, lattine ed altro, senza colpire”.
Lo stesso Giudicante infliggeva al calciatore Bartoli Cristian, tesserato per l’U.S. Tavoleto A.S.D., la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2007 per il comportamento da questi tenuto a fine gara, nei confronti di un avversario e dell’Arbitro.
Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Tavoleto A.S.D. chiedendo una congrua riduzione delle sanzioni impugnate.
Deduceva la reclamante l’eccessività della sanzione pecuniaria in riferimento alla lieve entità dell’episodio, trattandosi del lancio in campo di una decina di bottigliette di plastica in segno di protesta nei confronti dell’operato dell’Arbitro.
Quanto al comportamento ascritto al Bartoli, la reclamante ammetteva che lo stesso sputò in faccia al giocatore della squadra avversaria che lo aveva provocato, protestando poi nei confronti del Direttore di gara che lo stava per sanzionare per fatti dei quali non si riteneva responsabile. Negava ogni addebito a carico del proprio tesserato in merito alla violenza ed al tentativo di violenza che lo stesso avrebbe posto in essere nei confronti dell’Arbitro.
Ad ulteriore sostegno della propria richiesta, la reclamante deduceva il complessivo contesto agonistico particolarmente acceso della gara in esame.
Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, deducendo altresì la condotta provocatoria nell’occasione posta in essere dall’allenatore della squadra avversaria nei confronti dei sostenitori ospiti. Ridimensionava il comportamento ascritto ai propri tifosi, circoscrivendolo al solo episodio dell’annullamento di una rete.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori del Tavoleto, precisando che gli stessi lanciarono diversi oggetti in campo durante ed al termine dell’incontro. Ha inoltre riferito che il Bartoli, a fine gara, dopo avere sputato in faccia ad un avversario con il quale aveva avuto un alterco, gli si avvicinò, insultandolo e minacciandolo, appoggiandogli le mani sul petto e spingendolo, ma senza contenuti o intenti violenti. Infine, lo stesso tesserato veniva bloccato, ad una distanza di circa venti metri, dai suoi dirigenti e compagni di squadra allorché aveva iniziato a correre verso di lui con il pugno alzato.
LA COMMISSIONE
letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
uditi l’Arbitro e la Reclamante;
ritenuto che la ricostruzione degli episodi in esame, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, conferma la responsabilità dei sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro ascritti, evidenziando altresì un comportamento violento del Bartoli nei confronti dell’avversario attinto con uno sputo al viso, mentre consente di escludere ogni connotato violento o di concreta minaccia della sua condotta nei confronti dell’Arbitro: le mani sul petto di questi e le lievi spinte che ne sono conseguite devono essere ricompresi in sostanza – costituendone aggravante, e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore;
ritenuto che la gravità dei fatti in esame giustifica appieno la misura della sanzione inflitta alla Società dal primo Giudice, la cui decisione in merito pertanto non può essere riformata, mentre si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione comminata al Bartoli, tenuto conto altresì dei criteri retributivi costantemente seguiti da questo Collegio;
visto l’art. 14, comma 2 bis, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
sul gravame come sopra proposto dall’U.S. Tavoleto A.S.D., così decide:
• lo accoglie per la parte inerente la sanzione della squalifica comminata al calciatore Bartoli Cristian, per l’effetto riducendola a sei giornate di gara;
• lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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