COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LUCIANI LUCA avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 – spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°165 del 21/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE LUCIANI LUCA avverso sanzioni merito gara Calcio a 5 Corinaldo – Grande Toro, del 5.5.2007 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1 - spareggio – Com. Uff. n. 141 del 10.5.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Luciani Luca, tesserato per l’A.S.D. Grande Toro C5, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 “per aver abbandonato la panchina e, salito sugli spalti, partecipava attivamente ad una rissa, unitamente ad altri componenti la squadra, nei confronti di alcuni sostenitori della squadra avversaria”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Luciani, lamentando l’eccessività della sanzione comminatagli e chiedendone quindi una congrua riduzione. Negava il Reclamante di avere aggredito o colpito qualcuno, ammettendo di avere cercato solamente di soccorrere un proprio compagno di squadra aggredito verbalmente da alcuni sostenitori presenti in tribuna. Contrariamente a quanto asserito dall’Arbitro, in realtà, nell’occasione, a dire del Luciani, vi fu solamente una concitata discussione, animata con modi e toni forti, ma mai degenerata in rissa, con contatti fisici. Alla richiesta audizione, il Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Luciani, nell’occasione, si portò sulla tribuna, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, probabilmente per calmare gli animi, ma rispondendo con insulti e spinte alle provocazioni di alcuni sostenitori presenti. Lo stesso calciatore, subito dopo, desisteva dalla sua condotta, ritornando sul terreno di gioco. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • uditi l’Arbitro ed il reclamante; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Luciani sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio; • visto l’art. 14, comma 2bis, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal calciatore Luciani Luca, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica a quattro giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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