COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 28/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. FUTSAL PORTO SAN GIORGIO avverso sanzioni merito gara Futsal Porto San Giorgio – Osimo Stazione, dell’8.6.2007 – Play-off Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2 – Com. Uff. n. 161 del 14.6.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°167 del 28/06/2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.S. FUTSAL PORTO SAN GIORGIO avverso sanzioni merito gara Futsal Porto San Giorgio – Osimo Stazione, dell’8.6.2007 – Play-off Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2 – Com. Uff. n. 161 del 14.6.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 400,00 all’A.S. Futsal Porto San Giorgio “per aver un proprio sostenitore, durante la gara, insultato reiteratamente un Arbitro e per aver alcuni esagitati attinto con sputi un Arbitro”. Avverso tale sanzione, ritenuta manifestamente esagerata, ha proposto rituale reclamo l’A.S. Futsal Porto San Giorgio chiedendone l’annullamento ovvero, in via subordinata, una congrua riduzione. Deduceva la reclamante la particolare tensione, in campo e sulle tribune, nella quale si svolse l’incontro, per l’importanza della gara – finalissima per l’accesso al Campionato di serie C1 - e per l’eccezionale presenza di pubblico, anche ospite. A sostegno della propria richiesta, la reclamante deduceva altresì l’assenza di precedenti specifici a proprio carico, nei precedenti sette anni di attività sportiva. Alla richiesta audizione, la Società ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo di non essere in grado di dire se l’Arbitro fu fatto oggetto di sputi, sicuramente vi furono delle proteste dei sostenitori per delle sue decisioni non condivise. Sentito a chiarimenti, il Giudice di gara ha ulteriormente confermato i gravi fatti ascritti ai sostenitori dell’A.S. Futsal Porto San Giorgio. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, uditi l’Arbitro e la Reclamante, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In base agli atti ufficiali ed alle successive dichiarazioni del Giudice di gara, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità, che non può essere attenuata dal dedotto stato di tensione dovuto alla loro partecipazione emotiva alla gara. Il 1° comma dell’art. 9 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società sono responsabili, a titolo di responsabilità oggettiva, del comportamento dei propri sostenitori. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa. Le modalità e quindi la gravità specifica della condotta posta in essere dai sostenitori dell’odierna reclamante nei confronti del Direttore di gara, giustificano appieno la misura della pena comminata alla Società dal primo Giudice e, per quel che attiene al motivo subordinato, fanno ritenere che non sussistono ragioni per addivenire alla riduzione della sanzione inflitta, che appare del tutto proporzionata alle infrazioni commesse. P.Q.M. la Commissione, respinge il gravame come sopra proposto dall’A.S. Futsal Porto San Giorgio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it