COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei Sigg.: ROBALDO Giorgio, OPERTI Roberto, BURDISSO Giuseppe, rispettivamente Presidente, Vice-Presidente e dirigente della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’, nonché nei confronti della Società citata, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE n° 52 del 28 Giugno 2007 Delibere della Commissione Disciplinare b) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei Sigg.: ROBALDO Giorgio, OPERTI Roberto, BURDISSO Giuseppe, rispettivamente Presidente, Vice-Presidente e dirigente della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’, nonché nei confronti della Società citata, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., in relazione all’art. 39 delle N.O.I.F. Seduta del 22/07/07. La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), PAVARINI Avv. Paolo (Vice-Presidente) e GIABARDO Avv. Luca (componente). Con proprio esposto datato 15 Settembre 2006, inviato all’ufficio tesseramenti della F.I.G.C. ed al Presidente del Settore Giovanile F.I.G.C., la sig.ra Monica BAVA segnalava che la sottoscrizione apposta nel modulo di tesseramento del proprio figlio Christian SOMA’ per la U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ non era stata da lei apposta e che quella dell’altro esercente la potestà genitoriale non era del padre naturale del ragazzo, bensì del suo convivente sig. MANSUINO Stefano. In seguito all’istruttoria compiuta dall’Ufficio Indagini, nel corso della quale sono stati sentiti il sig. BURDISSO, la sig.ra BAVA Monica, il figlio Christian SOMA’ e il sig. MANSUINO Stefano, è emerso che la firma della sig.ra BAVA è effettivamente apocrifa, ma che della falsa apposizione della stessa da parte del sig. MANSUINO la denunciante fosse effettivamente a conoscenza. Inoltre, a parziale rettifica di quanto dichiarato nell’esposto, nel corso della propria audizione la sig.ra BAVA ha precisato di non aver scritto di suo pugno l’esposto e di non aver inteso con lo stesso contestare la validità sostanziale del tesseramento del figlio, bensì le modalità irregolari con cui venne realizzato. Nel corso dell’odierna riunione è comparso il Procuratore Federale, Maurizio Avv. GORIA, il quale dopo avere illustrato nel dettaglio le circostanze e gli elementi a carico degli incolpati ha richiesto di infliggere agli stessi le seguenti sanzioni: inibizione per mesi sei nei confronti del Sig. ROBALDO Giorgio e OPERTI Roberto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’; inibizione per mesi otto nei confronti del dirigente BURDISSO Giusepppe e ammenda di € 500,00 a carico della Società stessa. Nel corso della medesima seduta sono altresì comparsi i sigg. OPERTI Roberto e FACCIA Giovanni, quest’ultimo in veste di delegato dal Presidente della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’, i quali hanno sottolineato la buona fede della loro condotta in occasione dei fatti contestati, affermando che al momento della sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte del sig. MANSUINO nessuno dei presenti era a conoscenza del fatto che egli non fosse il padre del SOMA’ Christian, in quanto il ragazzo lo presentò come suo padre e che, inoltre, la firma apocrifa della sig.ra BAVA non fu apposta in loro presenza dal predetto, bensì in un momento successivo, atteso che il modulo de quo venne consegnato allo stesso per consentire alla moglie di sottoscriverlo presso il proprio domicilio. Ad avviso di questa Commissione Disciplinare le responsabilità disciplinari dei soggetti e della società citati appaiono pienamente provate. Le spiegazioni offerte in sede di comparizione delle parti dai soggetti deferiti, che hanno affermato di avere erroneamente ritenuto il sig. MANSUINO il padre del ragazzo, in quanto da questi così presentato in occasione dell’incontro citato, non sono di per sé sufficienti ad escludere la responsabilità degli stessi in ordine ai fatti contestati. Tali dichiarazioni, inoltre, non paiono neppure attendibili, atteso che da un lato vengono puntualmente smentite dalla denunciante e dal sig. MANSUINO, dall’altro sono del tutto inverosimili, in quanto fondate sulla circostanza che in occasione della sottoscrizione in loro presenza del modulo di tesseramento i dirigenti non notarono che il preteso padre del ragazzo avesse sottoscritto lo stesso con un cognome diverso da quello del figlio. In ogni caso, le indagini svolte hanno in parte ridimensionato la gravità dell’episodio facendo emergere la volontà della denunciante di approvare nella sostanza l’irregolare tesseramento del figlio da parte della società incolpata. La sig.ra BAVA infatti, essendosi forse sentita esclusa da una scelte a cui avrebbe dovuto partecipare personalmente, ha ritenuto opportuno segnalare le modalità scorrette della condotta posta in essere dai dirigenti della società citata, senza per questo voler contestare il risultato concreto della stessa. Pertanto, ritenendo opportuno considerare positivamente tale circostanza in sede di commisurazione della sanzione da applicare, la Commissione Disciplinare dichiara tutti gli incolpati responsabili della violazioni loro ascritte e, per l’effetto, applica: • ai sigg. ROBALDO Giorgio e OPERTI Roberto, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’, la sanzione della inibizione per mesi due, sino al 30/08/2007; • al sig. BURDISSO Giovanni, dirigente della U.S.D. VIRTUS MONDOVI’, la sanzione della inibizione per mesi tre, sino al 30/09/2007; • alla U.S.D. VIRTUS MONDOVI’ la sanzione dell’ammenda pari ad € 100,00
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