COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SANTINO GIANPAOLO – (PERSONALE) – Tesserato U.S.D. Roccapalumba (Avverso squalifica per 3 gare – GARA HERBESSUS GROTTE – ROCCAPALUMBA del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 – Proc. n. 151/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SANTINO GIANPAOLO – (PERSONALE) – Tesserato U.S.D. Roccapalumba (Avverso squalifica per 3 gare – GARA HERBESSUS GROTTE – ROCCAPALUMBA del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. ‘’B’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 – Proc. n. 151/A Ricorre il calciatore squalificato sostenendo, che nel rivolgersi all’Arbitro non ha posto in essere alcun atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, riconoscendo, però, di avere usato un tono di voce alquanto alterato ed inadeguato, chiede una riduzione della squalifica inflittagli; La Commissione Disciplinare, letto l’appello, esaminati gli atti di gara, rileva che il ricorrente avvicinava l’Arbitro con fare minaccioso ed offensivo; Lo stesso Commissario di campo nel suo rapporto, evidenzia il censurato comportamento del calciatore qui interessato, il quale, unitamente al Dirigente Lo Sciuto Giuseppe si sono avvicinati all’Arbitro con fare minaccioso con il chiaro intento di aggredirlo, bloccati in tempo da Dirigenti della squadra avversaria e di qualche calciatore ospitante. Ciò posto non si ravvede motivo alcuno per aderire alla richiesta del ricorrente; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto, addebitando alla Società U.S.D. Roccapalumba (PA) la tassa non versata pari ad Euro 65,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it