COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BORGATA TERRENOVE MARSALA – (TP) – (Avverso squalifica per 5 gare calciatore Giacalone Andrea – GARA PARTINICAUDACE – BORGATA TERRENOVE del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 – Proc. n. 153/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. BORGATA TERRENOVE MARSALA – (TP) – (Avverso squalifica per 5 gare calciatore Giacalone Andrea – GARA PARTINICAUDACE – BORGATA TERRENOVE del 14.01.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 33 del 17.01.2007 – Proc. n. 153/A Ricorre la Società interessata ritenendo eccessiva la squalifica inflitta al proprio calciatore deducendo, a difesa, che lo stesso ritenendosi danneggiato dai continui richiami e falli di punizione contro decretati dall’Arbitro nei suoi confronti, finiva all’atto della sua espulsione con il protestare con una certa veemenza; La stessa Società ricorrente ritiene censurabile il comportamento del proprio tesserato come non rispettoso ma non violento e minaccioso, chiede una riduzione del provvedimento impugnato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Certamente il calciatore in esame, si è reso responsabile di condotta scorretta, o offensiva e minacciosa, reiterata a fine gara non è dato, però, potersi rilevare alcuna azione aggressiva posta in essere e nessuna conseguenza fisica in danno dell’Arbitro; Ritiene, pertanto, di potere quantificare la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Giacalone Andrea – (A.S.D. Borgata Terrenove); Senza addebito di tassa.
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