COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CAMALEONTE CALCIO – (CT) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 – diffida e ammenda di Euro 150,00 – obbligo di disputare 3 gare di campionato a porte chiuse – inibizione fino al 28.02.2007 Randis Umberto – squalifica per 5 gare calciatori Balsamo Giuseppe e Savasta Mario Fabio – GARA CAMALEONTE – FIGHT CLUB del 13.01.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. MESSINA) – C.U. n. 22 C.P. MESSINA del 18.01.2007 – Proc. n. 25/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CAMALEONTE CALCIO – (CT) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3 – diffida e ammenda di Euro 150,00 – obbligo di disputare 3 gare di campionato a porte chiuse – inibizione fino al 28.02.2007 Randis Umberto – squalifica per 5 gare calciatori Balsamo Giuseppe e Savasta Mario Fabio – GARA CAMALEONTE – FIGHT CLUB del 13.01.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. MESSINA) – C.U. n. 22 C.P. MESSINA del 18.01.2007 – Proc. n. 25/B L’appellante chiede l’annullamento delle sanzioni a carico, o in subordine la loro rideterminazione o riduzione, sostenendo, qui molto in sintesi, che ‘’se è vero che la momentanea sospensione della gara è stata causata dal comportamento dei sostenitori della scrivente Società, è altrettanto incontrovertibile, perché risulta dagli atti ufficiali, che la mancata prosecuzione è dipesa esclusivamente dal rifiuto del Fight Club Lineri’’; La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara, osserva: Quanto come sopra sostenuto dalla Società appellante trova riscontro negli atti ufficiali di gara e consente una diversa configurazione delle sanzioni. Tenuto conto che non pare che il Giudice Sportivo abbia in concreto considerato quanto peraltro non era sfuggito alla sua attenzione circa la causa della definitiva sospensione della gara ‘’determinata dal rifiuto opposto dai Dirigenti della Società Fight Club Lineri a scendere in campo, perché i loro giocatori, per la subita aggressione. erano rimasti contusi (risultavano n. 4). Fermo restando che la Società Camaleonte Calcio deve condividere le responsabilità disciplinari derivanti dal fatto dei propri tesserati e sostenitori, con gli effetti di cui al dispositivo che segue; Di contro, con riferimento alle sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, niente porta a ritenere plausibili le motivazioni addotte dall’appellante, con scarsa convinzione per ciò che attiene ai calciatori Balsamo e Savasta; Tanto vale anche per il Dirigente Randis Umberto addetto al servizio pubblico; Adeguate appaiano invece le sanzioni stesse, che vanno confermate nella misura irrogata e secondo gli addebiti indicati dal Giudice sportivo. P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Fight Club Lineri la sanzione della perdita della gara per 0-3; Di infliggere alla Società Camaleonte Calcio numero 3 punti di penalizzazione in classifica, a titolo di responsabilità oggettiva; Di annullare ogni altra sanzione a carico della Società Camaleonte Calcio, Di confermare come in rubrica le sanzioni a carico del Dirigente Randis Umberto e dei calciatori Balsamo Giuseppe e Savasta Mario Fabio (tutti tesserati per la Società Camaleonte Calcio); Senza addebito di tassa.
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