COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIANCIANA 2000 – A.S.D. REAL GIUSTRA – U.P.D. SANTA CROCE – POL. DIL. S. EMIDIO – ASS.P. VALGUARNERA – (Per violazione art. 43 p.1 N.O.I.F.) – Proc. n. 143/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 31/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIANCIANA 2000 – A.S.D. REAL GIUSTRA – U.P.D. SANTA CROCE – POL. DIL. S. EMIDIO – ASS.P. VALGUARNERA – (Per violazione art. 43 p.1 N.O.I.F.) – Proc. n. 143/A Con singole note del 17.01.2007, il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per non avere inviato il certificato medico rilasciato all’atto del tesseramento del proprio tecnico, malgrado esplicita richiesta inserita nel C.U. n. 30 del 20.12.2006; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 30.01.2007, celebratasi nella contumacia delle deferite, ad eccezione della Società Santa Croce che ha presenziato, osserva: Da parte delle Società Cianciana 2000 e Santa Croce sono pervenute le fotocopie dei certificati in argomento, per cui esse devono rispondere della meno grave violazione di ‘’ritardato invio del certificato’’ in argomento; Per quanto riguarda l’A.S.D. Real Giustra, che con propria nota del 24.01.2007 asserisce di non avere inviato il certificato, atteso che il Sig. Caruso Roberto, tecnico già tesserato, avrebbe ‘’comunicato le dimissioni’’; In ordine alle rimanenti Società deferite, va annotato che le stesse non hanno contro dedotto allorché, ragione per cui, attesa la natura documentale del procedimento, il deferimento va accolto totalmente perché il chiesto certificato non risulta agli atti del Comitato; Per le superiori considerazioni, visto gli Artt. 43 N.O.I.F. e 1 C.G.S.; DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere alle Società Pol. Dil. S.Emidio e A.S.D. Pol. Valguarnera l’ammenda di Euro 500,00 ciascuna; Di infliggere alle Società A.S.D. Cianciana 2000 e U.P.D. Santa Croce l’ammenda di Euro 250,00 per ritardato inoltro del certificato; Di infliggere alla Società A.S.D. Real Giustra l’ammenda di Euro 500,00 per il mancato invio del certificato medico del tecnico già tesserato; Il presente provvedimento va altresì comunicato alle parti e al competente Settore Tecnico perché ne abbia conoscenza.
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