COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. TALLUTO FRANCESCO PAOLO (PERSONALE) – Società A.S. Citta di Terrasini (PA) – (Avverso squalifica per 6 gare – GARA ALCAMO – TERRASINI del 28.01.2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 168/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. TALLUTO FRANCESCO PAOLO (PERSONALE) – Società A.S. Citta di Terrasini (PA) – (Avverso squalifica per 6 gare – GARA ALCAMO – TERRASINI del 28.01.2007 CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. ‘’A’’) – C.U. n. 35 del 31.01.2007 – Proc. n. 168/A Ricorre direttamente l’interessato, opponendosi al provvedimento a suo carico statuito in primo grado. Sostenendo che in effetti è entrato in colluttazione con un avversario in una fase di contestazione di gioco, negando però di essersi reso responsabile di un ‘’grave atto spregevole’’ nei confronti dell’avversario stesso (sputo); Contesta in proposito che tale atto spregevole, possa essere stato rilevato, da un collaboratore ufficiale dell’arbitro, come da proprio rapporto, perché trovavasi a notevole distanza dal luogo della colluttazione; Trattandosi, a suo dire, di una errata o comunque non certa rilevazione da parte dell’assistente ufficiale, chiede di essere scagionato dall’aggravante posta a base del provvedimento punitivo (atto spregevole) e conseguentemente una riduzione della squalifica impugnata; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, sentito all’udienza del 13.02.2007, l’interessato, osserva: Le risultanze dei rapporti di gara sono lineari e chiaramente indicativi in ordine a quanto contestato ed oggi oggetto di giudizio; Il calciatore Talluto Francesco Paolo, si è reso responsabile come da lui stesso ammesso di comportamento antisportivo ed antiregolamentare in danno dell’avversario; Pur nella conferma degli addebiti a suo carico non è dato, però, conoscere se si sono realizzati particolari conseguenze fisiche o di avere attinto l’avversario; Detta osservazione, mentre non può non confermare gli addebiti nella loro generale indicazione, permette di quantificare la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Talluto Francesco Paolo (A.S. CITTA’ DI TERRASINI); Disponendo la restituzione della tassa versata di Euro 65,00 (sessantacinque).
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