COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. CRIMI GIOVANNI FEDERICO (PERSONALE) – Società A.S. Real S.Cristoforo (CT) – (Avverso squalifica fino al 21.01.2011 – GARA REAL CATANIA – REAL S. CRISTOFORO del 21.01.2007 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – C.U. n. 21 del 25.01.2007 COMITATO PRONCIALE DI CATANIA – Proc.n. 31/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 14/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. CRIMI GIOVANNI FEDERICO (PERSONALE) – Società A.S. Real S.Cristoforo (CT) – (Avverso squalifica fino al 21.01.2011 – GARA REAL CATANIA – REAL S. CRISTOFORO del 21.01.2007 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. CATANIA) – C.U. n. 21 del 25.01.2007 COMITATO PRONCIALE DI CATANIA – Proc.n. 31/B Opponendosi al provvedimento in epigrafe indicato che lo appartiene, lo stesso calciatore, pur sostenendo di essersi effettivamente lasciato andare in un gesto sbagliato, frutto di una reazione istintiva in un momento di particolare concitazione, reputa assolutamente sproporzionato il provvedimento statuito a suo carico, trattandosi di gesto preterintenzionale; Dichiara di vergognarsi chiedendo scuse per lo spettacolo poco decoroso, che ha offerto; Invita questo Commissione Disciplinare, di riesaminare l’accaduto nella sua dinamica e di tenere conto delle conseguenze soltanto temporanee subite dall’arbitro, per determinare una squalifica più adeguata; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, preso atto di quanto riferito in merito dall’arbitro, risultanza che presenta tutti i crismi della credibilità, annota che il calciatore inquisito nella sua memoria difensiva, sostiene addirittura che in un contesto sanzionatorio ‘’una giusta pena dia il senso di un rispetto ed una credibilità allo sport che è puro spirito di gioco e del vivere civile’’; Questa Decidente, non può non obiettare che il comportamento posto in essere dal calciatore interessato e legittimamente censurato, sia contrario ai quei elevati principi come sopra da lui stesso ricordati; Per quanto sopra osservato, quanto richiesto dall’interessato, presentatosi all’udienza del 13.02.2007, dove, in buona sostanza, ha ribadito i motivi sostenuti a difesa, non può trovare accoglimento; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto disponendo l’incameramento della tassa versata di Euro 65,00.
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