COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ALIMENA – (PA) – (Avverso decisione Giudice Sportivo Provinciale Palermo – GARA PRO LOCO COLLESANO – ALIMENA del 27.01.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – C.U. n. 24 del 7.02.2007 COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – Proc.n. 34/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 21/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. ALIMENA – (PA) – (Avverso decisione Giudice Sportivo Provinciale Palermo – GARA PRO LOCO COLLESANO – ALIMENA del 27.01.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA) – C.U. n. 24 del 7.02.2007 COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – Proc.n. 34/B Ritiene la ricorrente, che il Giudice di prima grado, ha errato per avere nella sua delibera applicato, una diversa interpretazione di quanto previsto in materia di utilizzo di calciatori ‘’fuori quota’’, nel Campionato che ci interessa e specificato nel C.U. n. 1 del 19 Luglio 2006; A parere della ricorrente, è conducente, in riferimento alla sua richiesta, la sola trascrizione nella distinta calciatori di più di 3 elementi ‘’fuori quota’’, risultando irrilevante, invece, se siano stati utilizzati o meno durante la gara; Chiede, pertanto la riforma del giudicato di primo grado e la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Pro Loco Collesano; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara osserva: Il Comunicato Ufficiale n. 1 del 19.07.2006 del Comitato Provinciale di Palermo, specifica chiaramente l’impiego di n. 3 calciatori ‘’fuori quota’’, riportando pedissequamente quanto contenuto e stabilito dal Comitato Regionale Sicilia nel proprio Comunicato Ufficiale n. 1 dell’ 1.07.2006. Pertanto, le norme statuite in materia e per il Campionato in esame, sono quelle previste nei due precedenti Comunicati Ufficiali sopra riportati; Nessun riferimento a passate disposizioni, può trovare applicazione; Legittima, appare, la delibera del Giudice Sportivo, qui impugnata, stante il corretto utilizzo dei calciatori ‘’fuori quota’’, nella gara di che trattasi; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; Disponendo per l’effetto l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 130,00.
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