COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CENTURIPE – (EN) – (Posizione irregolare calciatore Merenda Emanuele – GARA ATLETICO CENTURIPE – BIANCAVILLA dell’11.02.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’E’’) – Proc. n. 177/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. CENTURIPE - (EN) – (Posizione irregolare calciatore Merenda Emanuele – GARA ATLETICO CENTURIPE – BIANCAVILLA dell’11.02.2007 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’E’’) –
Proc. n. 177/A
Con reclamo ritualmente proposto, la reclamante lamenta la posizione irregolare del calciatore Merenda Emanuele, che sarebbe stato utilizzato dalla Società Biancavilla malgrado tesserato per altra Società;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ed acquisite maggiori informazioni dal competente Ufficio tesseramento, osserva quanto segue:
Il calciatore Merenda Emanuele nato il 26.07.1986, risulta tesserato per la Società A.S.D. Biancavilla del 14.11.2006;
Quanto lamentato dalla Società reclamante viene così spiegato:
La stessa Società in data 14.11.2006, trasferiva lo stesso calciatore alla Società A.S.D. Biancavilla.
Successivamente, in data 2.01.2007, il nostro Ufficio tesseramento, respingeva il tesseramento del calciatore in questione per la Società Giovani Zafferana in quanto lo stesso risultava tesserato per la Società Unione Fiumefreddo del 4.11.2005;
Successivamente, in data 2.02.2007, l’Ufficio tesseramento, respingeva il trasferimento dalla Società Giovani Zafferana alla Società Biancavilla, non ritenendo quest’ultima responsabile sia dall’errato trasferimento dalla Società Giovani Zafferana che del notevole ritardo della comunicazione dell’Ufficio tesseramento, dava possibilità alla Società Biancavilla di sanare la posizione del medesimo calciatore dando 10 giorni di tempo per inviare regolare trasferimento dalla Società Unione Fiumefreddo alla Società Biancavilla;
Avendo la suddetta Società inviato regolare lista di trasferimento, dalla Società Unione Fiumefreddo alla Società Biancavilla entro i termini stabiliti, l’Ufficio tesseramento ha ritenuto valida la posizione del calciatore in questione;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di rigettare il reclamo come sopra proposto;
Con addebito della relativa tassa di Euro 130,00 non versata.
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