COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. AQUILA – (ME) – (Avverso squalifiche calciatori: Calamoneri Domenico per 8 gare – Buglisi Antonino Alessandro per 3 gare – Chillari Domenico per 3 gare – Dirigente Rappezzo Cateno inibito fino al 20.03.2007 – GARA ROCCESE – AQUILA BAFIA del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’C’’) – C.U. n. 37 del 14.02.2007 – Proc. n. 182/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. AQUILA – (ME) – (Avverso squalifiche calciatori: Calamoneri Domenico per 8 gare – Buglisi Antonino Alessandro per 3 gare – Chillari Domenico per 3 gare – Dirigente Rappezzo Cateno inibito fino al 20.03.2007 – GARA ROCCESE – AQUILA BAFIA del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. ‘’C’’) – C.U. n. 37 del 14.02.2007 –
Proc. n. 182/A
Ricorre la Società interessata, la quale premettendo alcune considerazioni di parte, in ordine all’operato dell’Arbitro, chiede una riforma dei provvedimenti impugnati, meritevoli di accoglimento se si ritiene conto dell’effettivo contenuto e incidenze dei singoli comportamenti censurati e delle circostanze nelle quali sono posti in essere;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Le risultanze del rapporto di gara, indicano senza ipotesi di dubbio alcuno, i diversi episodi verificatisi, il loro contenuto ed i soggetti responsabili;
Dall’esame dei singoli si evince, che il calciatore Buglisi Antonino Alessandro,è responsabile di condotta aggressiva in danno di un avversario;
Il calciatore Chillari Domenico è responsabile di condotta offensiva e minacciosa in danno dell’arbitro;
Il calciatore Calamoneri Domenico è responsabile di reiterata condotta offensiva e minacciosa, ponendo in essere un gesto alquanto censurabile in danno della persona, arbitro della gara, anche se non ha maturato alcuna conseguenza fisica;
Il Dirigente Rappezzo Cateno, deve rispondere, tenuto anche conto della qualifica rivestita, di condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell’Arbitro;
Alla luce di quanto sopra considerato;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare in sei gare la squalifica a carico del calciatore Calamoneri Domenico;
Confermando ogni altro provvedimento in primo grado statuito – (Tutti della U.S. Aquila Bafia);
Per l’effetto non si provvede all’addebito della tassa.
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