COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FEEL ROUGE – (PA) – (Avverso squalifica calciatore Costa Saverio per 5 gare – GARA FEEL ROUGE – FILIPPO ERRERA del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE ‘’D’’) – C.U. n. 25/C5 del 14.02.2007 – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – Proc. n. 37/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. FEEL ROUGE – (PA) – (Avverso squalifica calciatore Costa Saverio per 5 gare – GARA FEEL ROUGE – FILIPPO ERRERA del 10.02.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE ‘’D’’) – C.U. n. 25/C5 del 14.02.2007 - COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO – Proc. n. 37/B Ricorre la Società interessata, contestando che quanto riferito dall’arbitro, nel suo rapporto di gara, non corrisponde esattamente alla verità in ordine all’infrazione contestata ed al relativo provvedimento disciplinare assunto. Dà una propria versione dei fatti, e chiede la testimonianza di determinati soggetti, un confronto diretto con il Direttore di gara, concludendo per l’ottenimento di una congrua sanzione a carico del proprio tesserato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Preliminarmente va annotato che le norme Federali, non consentono e statuiscono la non ammissibilità di testimonianze né confronto diretto con il Direttore di gara; Va anche ricordato, che le risultanze degli atti ufficiali di gara, godono di fede privilegiata e costituiscono unica fonte di verità su quanto riferito; Nel merito, pur volendo ammetterete che il censurato comportamento del calciatore Costa Saverio è frutto di una sua particolare protesta, per non avere condiviso alcune decisioni assunte dall’Arbitro, lo stesso deve rispondere di condotta non consentita quale tesserato e, pertanto, perseguibile; Il contenuto dell’infrazione e la sua estrinsecazione, è meritevole di sanzione; Va tenuto conto di mancate conseguenze fisiche che permettono di determinare la squalifica come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 4 gare la squalifica a carico del calciatore Costa Saverio (A.S.D. Feel Rouge); Per l’effetto non si addebita tassa.
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