COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ALLENATORE CICALA FRANCESCO – (PERSONALE) – (Avverso squalifica fino al 31.12.2007 – GARA RIVIERA DEI MARMI – FULGATORE del 31.01.2007 – CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI) – Proc. n. 43/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
ALLENATORE CICALA FRANCESCO – (PERSONALE) – (Avverso squalifica fino al 31.12.2007 – GARA RIVIERA DEI MARMI – FULGATORE del 31.01.2007 – CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI) –
Proc. n. 43/B
Letto l’appello, ritualmente proposto personalmente dal Sig. Francesco Cicala, in ordine alla squalifica comminata dal Giudice di primo esame, e con il quale si chiede l’annullamento della punizione sportiva inflitta ed in subordine una congrua riduzione, si osserva:
La difesa del ricorrente, ritiene la sanzione sproporzionata rispetto ai fatti che corrispondono, secondo la propria tesi, parzialmente a quanto accaduto nel terreno di giuoco;
Ritiene ancora che non sono conformi al vero le frasi offensive attribuite, né le minacce di cui lo stesso viene additato quale responsabile;
Lo stesso, allega alle proprie difese le note della A.S.D. Riviera Marmi, Comune di Valderice e della Polisportiva Bonagia S.Andrea, che attestano il comportamento tenuto negli anni passati dallo stesso, anche fuori del terreno di giuoco, con la qualifica di Assessore;
Tali allegazioni, non trovano ingresso nel presente procedimento, perché il referto arbitrale gode di fede privilegiata e non si presta ad alcuna censura;
I fatti, esaminati dal Giudice Sportivo di primo esame, sono chiari, univoci e non si prestano ad alcuna censura e sono gravi anche in relazione alla qualifica rivestita dal ricorrente, che deve dare l’esempio e quanto descritto nel referto arbitrale è grave anche in considerazione del comportamento reiterato tenuto dallo stesso tesserato;
Convocato l’interessato, all’udienza dibattimentale del 26.02.2007, che reiterava le difese articolate nell’atto di appello, questa Commissione Disciplinare, tenuto conto del fatto e della estrinsecazione oggettiva delle conseguenze causate, determina la sanzione come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di determinare la squalifica al Sig. Francesco Cicala (Allenatore Riviera dei Marmi) fino al 31.10.2007;
Disponendo la restituzione della tassa reclamo versata.
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