COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. AVOLA – (SR) – (Per violazione Art. 40 p.2) N.O.I.F.) – Proc. n. 179/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico A.S.D. AVOLA – (SR) – (Per violazione Art. 40 p.2) N.O.I.F.) –
Proc. n. 179/A
Con nota del 13.02.2007, il Comitato Regionale Sicilia, ha deferito la Società in oggetto per avere richiesto il tesseramento di un tecnico, già tesserato quale calciatore per altra Società;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato l’addebito e fissata l’udienza di trattazione e decisione del procedimento, per il giorno 27.02.2007, celebratosi nella contumacia della deferita, e disattesa la nota difensiva pervenuta, perché ritenuta in conducente ai fini del decidere, osserva che il deferimento in argomento, si appalesa avente natura documentale, e si fonda sulle risultanze del competente Ufficio Federale;
Non vi è dubbio, che il comportamento posto in essere dalla Società integra gli estremi della violazione dell’Art. 40 p.2 N.O.I.F., per cui vanno irrogate le sanzioni che seguono;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di infliggere alla Società A.S.D. Avola l’ammenda di Euro 500,00;
Di trasmettere gli atti al competente Settore Tecnico per quanto di Sua eventuale competenza.
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