COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. SCOGLITTI SOCCER – (RG) – (Per violazione Art. 40 p.2) N.O.I.F.) – Proc. n. 35/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 28/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. SCOGLITTI SOCCER – (RG) – (Per violazione Art. 40 p.2) N.O.I.F.) – Proc. n. 35/B Con nota del 12.02.2007, il Comitato Regionale Sicilia, ha deferito la Società in oggetto per avere richiesto il tesseramento di un tecnico, già tesserato quale calciatore per altra Società; La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestato l’addebito e fissata l’udienza di trattazione e decisione del procedimento per il giorno 27.02.2007, celebratasi nella contumacia della deferita, e disattesa la nota difensiva pervenuta, perché ritenuta inconducente ai fini del decidere, atteso che in ogni caso il tesseramento quale tecnico reca data antecedente all’asserito svincolo, osserva che il Deferimento in argomento si appalesa avente natura documentale, e si fonda sulle risultanze del competente Ufficio Federale. Non vi è dubbio che il comportamento posto in essere, dalla Società integra gli estremi della violazione dell’Art. 40 p.2 N.O.I.F., per cui vanno irrogate le sanzioni che seguono; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società A.S.D. Scoglitti Soccer l’ammenda di Euro 500,00. Di trasmettere gli atti al competente Settore Tecnico per quanto di Sua eventuale competenza.
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