COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. APPELLI A.S.P. OLIVERI (ME) – (avverso ripetizione gara SICANIA/OLIVERI del 27.1.2007 (delibera G.S.) – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SEIRIE C/2 – C.U. n° 27 C/5 del 14.2.2007) – Proc. n° 178/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
5.2.2. APPELLI
A.S.P. OLIVERI (ME) – (avverso ripetizione gara SICANIA/OLIVERI del 27.1.2007 (delibera G.S.) – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SEIRIE C/2 – C.U. n° 27 C/5 del 14.2.2007) – Proc. n° 178/A –
Il Giudice Sportivo del C.R.S., ha deliberato la ripetizione della gara in epigrafe poichè “ la Società ospita ha leso il diritto della Società Sicania di conoscere esattamente i nominativi dei calciatori avversari, determinando, a causa di una procedura lacunosa,l’irregolarità della gara “.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società Oliveri.
Sostiene la ricorrente, citando la nota n° 22 della guida pratica della Regola 3 del Gioco del Calcio a 5, che l’arbitro ha potuto effettuare regolare svolgimento del calciatore oggetto del contendere.
Pertanto la gara è da ritenere regolare nel suo svolgimento e conclusione e, conseguentemente, chiede l’annullamento del giudicato di primo esame con la conferma del risultato conseguito in campo.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, preso atto delle risultanze degli atti ufficiali di gara, osserva:
Non vi è dubbio che la distinta calciatori della Società Oliveri allegata al rapporto di gara e quella consegnata alla controparte, Società Sicania, presentano sostanziali difformità; invero la distinta prodotta dalla Società OIliveri riporta una variazione attinente la numerazione relativa al n° 7 con il n° 10; variazione riportata, a detta dell’arbitro, dal capitano della squadra interessata.
Ritenuto opportuno sentire l’arbitro, lo stesso ha confermato quanto sopra, dichiarando di non aver operato a mano la suddetta variazione anche nell’elenco calciatori consegnato alla Società Sicania convinto che la variazione riportata sul primo foglio dal capitano della Società Oliveri, si fosse riprodotta automaticamente sulla restante copia;
Va annotato che l’arbitro avrebbe dovuto accertarsi del necessario riporto della correzione anche sulla altra copia; nel qual casi avrebbe dovuto operare manualmente lo stesso arbitro;
Stante così le cose, non può negarsi che la Società Sicania non è stata messa in condizione, come suo diritto, di conoscere l’effettiva partecipazione alla gara dei calciatori della Società avversaria; pertanto, è stata leso un diritto sancito in materie dalle Carte Federali.
Le stesse impongono non valida la gara di che trattasi nel suo svolgimento e, pertanto, condiviso il giudicato statuito dal Giudice di primo esame.
P.Q.M.
DELIBERA:
di disporre la ripetizione della gara Sicania/Oliveri del 27.1.2007 a data da destinarsi a cura del Comitato Regionale Sicilia;
Gli atti trasmessi al C.R.A. per quanto di sua conoscenza e competenza ;
Per l’effetto si dispone l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 130.00
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