COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTINSIEME (ME) – (avverso squalifica per sei gare del calciatore Onofrio Santoro – GARA SPORTINSIEME/MEDITERRANEA NIZZA del 10.2.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 37 del 14.2.2007) – Proc. n° 181/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. SPORTINSIEME (ME) – (avverso squalifica per sei gare del calciatore Onofrio Santoro – GARA SPORTINSIEME/MEDITERRANEA NIZZA del 10.2.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “D” – C.U. n° 37 del 14.2.2007) – Proc. n° 181/A Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato argomentando che lo stesso non avrebbe tenuto alcun atteggiamento violento né aggressivo nei confronti dell’arbitro, essendosi limitato a protestare vivacemente, per avere subito un comportamento antisportivo; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara e sentito il rappresentante della Società, osserva: Le motivazioni addotte dalla Società appellante non possono avere alcun pregio in questa sede, perchè non trovano alcun riscontro negli atti di gara e trovano, peraltro, smentita dal rapporto arbitrale da dove si evince solamente che il calciatore Santoro ha strattonato il direttore di gara; La condotta del Santoro, pertanto, appare censurabile perchè posta in essere nei confronti dell’arbitro; sotto altro profilo la sanzione va ridotta perchè non appare proporzionata al comportamento del calciatore, anche per l’assenza di conseguenze; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica del calciatore Santoro (Sportinsieme) a 5 gare; senza addebito di tassa
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