COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. GREEN CLUB (AG) (avverso squalifiche calciatori, inibizione dirigente, ammenda – GARA VILLAUREA/GREEN CLUB del 17.2.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 – C.U. n° 28 del 21.2.2007) – Proc. n° 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.C. GREEN CLUB (AG) (avverso squalifiche calciatori, inibizione dirigente, ammenda – GARA VILLAUREA/GREEN CLUB del 17.2.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE C 2 – C.U. n° 28 del 21.2.2007) – Proc. n° 187/A Letto l’appello ritulamente proposto dalla Società ricorrente in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice di primo esame e con il quale viene chiesto la riduzione della riduzione delle squalifiche inflitte sia ai calciatori che al Presidente e l’eliminazione dell’ammenda, sostenendo che i fatti accaduti nel terreno di giuoco siano conseguenze del comportamento tenuto dell’arbitro; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva: Quanto affermato nelle difese svolte dalla Società ricorrente non corrisponde a quanto indicato nel referto arbitrale che è chiaro, non equivoco e descrive in maniera dettagliata i fatti accaduti ed indica con precisione i tesserati colpevoli dei fatti ascritti; In relazione al comportamento tenuto nel terreno di giuoco dal Presidente ed anche dalle affermazioni contenute nell’atto di appello la sanzione dell’ammenda e l’inibizione al Sig. Arturo Vitello vanno confermate; Di contro in relazione ai comportamenti tenuti dai calciatori che sono soltanto irriguardosi e non hanno provocato alcun danno all’arbitro le squalifiche vanno determinate come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: in parziale accoglimento dell’appello proposto determina la squalifica dei calciatori Ruoppolo Andrea in sei gare, Di Sciacca Filippo in tre gare e Michele Villalba in tre gare, confermando ogni altro provvedimento assunto in primo grado senza addebito di tassa non versata;
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