COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Spinella Massimiliano – GARA SPADAFORESE/S.AGATA del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 40 del 28.2.2007= – Proc. n° 188/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 07/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO – (avverso squalifica per 4 gare calciatore Spinella Massimiliano – GARA SPADAFORESE/S.AGATA del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – C.U. n° 40 del 28.2.2007= - Proc. n° 188/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva la mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo del presente giudizio. Vizio formale che ne determina l’inammissibilità, precludendo l’esame nel merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Società S.Agata Calcio con addebito della tassa non versata (Euro 130,00)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it