COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ACI S.ANTONIO AMBROSIANA (CT) – (avverso posizione irregolare calciatore Castorina Concetto – GARA ACI S.ANTONIO/TRECASTAGNI del 25.2.2007) – Proc. n° 189/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare ACI S.ANTONIO AMBROSIANA (CT) – (avverso posizione irregolare calciatore Castorina Concetto – GARA ACI S.ANTONIO/TRECASTAGNI del 25.2.2007) – Proc. n° 189/A – Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.D. Aci S.Antonio Ambrosiana lamenta la irregolare posizione del calciatore Concetto Castorina, utilizzato dalla Società Trecastagni, a detta della reclamante, privo di tesseramento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le controdeduzioni pervenute, curata la necessaria istruttoria presso il competente Ufficio Tesseramento Federale, osserva quanto segue: Dalla certificazione rilasciata dal competente Ufficio Federale, ed acquisita agli atti, si rileva che il calciatore Castorina Concetto (classe 1987) risulta in prestito alla Società Trecastagni, questa ultima sostiene di avere tesserato il calciatore in argomento, nel rispetto delle norme federali e della giurisprudenza della Commissione Tesseramenti in materia; Ciò premesso, queste Decidente che il reclamo introduttivo del presente giudizio sia fondato su una erronea interpretazione dell’art. 103 bis p. 2 delle N.O.I.F., in quanto le limitazioni previste dalla citata norma si riferiscono solo ai calciatori “ non professionisti “ o “ giovani dilettanti “, e non anche “giovani di serie “, giusta delibera della Commissione Tesseramenti pubblicata sul C.U. n° 25/D della stagione sportiva 2003/2004; Non vi è dubbio che per quanto riguarda lo status del calciatore in argomento, la qualifica di “ giovane di serie “, ex art, 33, p. 2, N.O.I.F., viene a cessare al termine della stagione sportiva dell’anno in cui egli compie il 19° anno di età; Da quanto sopra discende che il calciatore Castorina Concetto, nato il 17.10.1987, al momento della gara, disputata il 25.2.2007, conservava ancora lo status di “ giovane di serie “; P.T.M. DELIBERA: di rigettare il reclamo come sopra proposto, con addebito della tassa di Euro 130,00, non versata.
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