COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. FILICUDI (ME) – (avverso ammenda di € 150,00 – GARA FILCICUDI /MERI’ del 25.2.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 195/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. FILICUDI (ME) – (avverso ammenda di € 150,00 – GARA FILCICUDI /MERI’ del 25.2.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 195/A – Ricorre, avverso il provvedimento in epigrafe indicato la società interessata, non smentendo quanto avvenuto, frutto di una situazione creatasi tra la Società Merì e alcune persone non identificate che litigavano tra di loro, né fornisce elementi idonei in opposizione a quanto invece riferito in maniera inequivoca nel rapporto di gara; L’arbitro indica chiaramente e senza ipotesi di dubbio alcuno che il calciatore Currò Alessandro, tesserato per la Società A.S.D. Merì, è stato aggredito con due schiaffi ed insulti, prima dell’inizio della gara, da persone non identificate, allontanato dai Carabinieri presenti; Il fatto contestato trova, pertanto, piena conferma del quale la Società Filicudi deve rispondere, se non altro a titolo di responsabilità oggettiva; Ciò posto, visti gli artt. 2 e 13 del C.G.S. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto, disponendo l’addebito della tassa non versata, pari ad € 130,00.
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