COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA (ME) – (avverso punizione sportiva perdita della gara, penalizzazione 6 punti in classifica, ammenda € 500, obbligo risarcimento danni al direttore di gara (se richiesti); squalifica fino al 30.6.2009 Russo Surochiara Giuseppe – GARA S.DOMENICA VITTORIA/DESPORT del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 197/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA (ME) – (avverso punizione sportiva perdita della gara, penalizzazione 6 punti in classifica, ammenda € 500, obbligo risarcimento danni al direttore di gara (se richiesti); squalifica fino al 30.6.2009 Russo Surochiara Giuseppe – GARA S.DOMENICA VITTORIA/DESPORT del 24.2.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – C.U. n° 40 del 28.2.2007) – Proc. n° 197/A –
L’appellante contesta l’applicazione dell’art. 12 n. 1 sostenendo che tutti i responsabili sono stati individuati e colpiti da sanzione, né è stato alterato il potenziale atletico della squadra avversaria.
Per le medesime ragioni contesta le altre sanzioni irrogate dal primo giudice e, relativamente alla squalifica subita dal calciatore Russo Surochiara contesta che lo stesso abbia colpito il direttore di gara;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue:
1) La responsabilità in ordine alla prosecuzione pro forma della gara è certamente ascrivibile al fatto della società ospitante, come chiaramente evidenziato dal direttore di gara. Ne consegue l’applicazione dell’art. 12 n. 1;
2) Va altresì annotato che non tutti i responsabili sono stati identificati, come evidenziato nel giudicato di primo grado soltanto alcuni calciatori della Desport Gaggi intervenivano in suo aiuto, come da evidenze ufficiali.
3) La natura e la gravità dei fatti commessi non può comportare la riduzione delle sanzioni irrogate, adeguate alle risultanze documentali non smentibili dalle considerazioni difensive proposte dall’appellante.
4) Analoghe considerazioni vanno svolte per il fatto del calciatore, in danno dell’avversario e del direttore di gara, non risultando corrispondenti alle risultanze documentali le dichiarazioni rese a difesa, perciò prive di riscontro alcuno.
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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