COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO FRANCOFONTE (SR) – (avverso i provvedimenti G.S. 1° grado – GARA RINASCITA CASSIBILE- ATLETICO FRANCOFONTE del 17.2.2007 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – CU. N° 27 DEL 21.2.2007 (C.P. SIRACUSA) Proc. n° 45/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 14/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO FRANCOFONTE (SR) – (avverso i provvedimenti G.S. 1° grado – GARA RINASCITA CASSIBILE- ATLETICO FRANCOFONTE del 17.2.2007 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – CU. N° 27 DEL 21.2.2007 (C.P. SIRACUSA) Proc. n° 45/B L’arbitro della gara a margine espelleva al 13’ del secondo tempo il calciatore Scollo Piero della Società Atletico Francofonte per gravi minacce ed offese profferitegli dallo stesso il quale in seguito al provvedimento disciplinare aggrediva il direttore di gara colpendolo violentemente con calci e pugni al viso procurarandogli lesioni, un forte dolore e la perdita dei sensi per qualche minuto. Di seguito a ciò, mentre si riprendeva dallo stordimento veniva circondato da alcuni calciatori della Società Atletico Francofonte che gli impedivano qualsiasi movimento con modi aggressivi, tali che dalla successiva invasione di campo di alcuni sostenitori, veniva colpito violentemente con un calcio alla gamba da uno di essi; Il G.S. del C.P. di Siracusa irrogava alla Società Atletico Francofonte i seguenti provvedimenti disciplinari: - gara perduta per 0-3-; - ammenda di € 600,00, “ per avere persone non identificate , invaso il campo di giuoco ed una di queste colpito l’arbitro con un violento calcio “ - squalifica del campo fino al 30.6.2007; - squalifica fino al 28.2.2012, con proposta di radiazione al calciatore Scollo Piero; - squalifica per 4 gare di calciatori Anfuso Giuseppe, Coggi Antonio, Scollo Sandro “ per contegno aggressivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro “. Avverso tali provvedimenti ha presentato appello la Società Atletico Francofonte. All’udienza dibattimentale del 13.3.2007, davanti a questo Organo Giudicante, il rappresentante legale della Società Atletico Francofonte nel riconoscere i deprecabili e censurabili atti di violenza perpetrati dal tesserato Scollo Piero in danno dell’arbitro, ha sostenuto che non essendo soggettivamente individuato il responsabile sostenitore che colpiva con un calcio l’arbitro, consequenzialmente non poteva essere applicata, nella fattispecie, la responsabilità oggettiva della Società; affermazioni queste in contrasto con i dettati delle norme federali; Ciò posto, chiede: - l’annullamento della squalifica del campo di giuoco della Società Atletico Francofonte, e dell’ammenda di Euro 600,00; - la revoca della proposta di radiazione del calciaotre Scollo Piero; - la riduzione della squalifica dei calciatori Anfuso Giuseppe, Coggi Antonio e Scollo Sandro. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, esaminati i motivi di appello, sentito il rappresentante legale della Società Atletico Francofonte, osserva: Le argomentazioni addotte in difesa non possono trovare ingresso in ordine a quanto richiesto stante che ostano in maniera inequivocabile con le norme regolamentari che disciplinano il caso in esame; Per quanto attiene la responsabilità dei tesserati non può che confermare l’addebito statuito in primo esame, mentre per quanto attiene il soggetto rimasto non identificato e reo di aver colpito l’arbitro con un calcio, va puntualizzato che l’episodio va giudicato sotto l’aspetto della presunzione logica in ordine all’appartenenza alla Società interessata, tenuto conto, sia che la Società avversaria, al momento dei fatti, conduceva la gara vittoriosamente. Sia perché la predetta inqualificabile aggressione avviene in continuazione alla primaria aggressione in danno dell’arbitro da parte dei tesserati dell’odierna ricorrente, rilevando anche l’invasione del campo certamente da parte dei sostenitori della predetta Società, intesi a procedere contro l’arbitro. Tutto ciò premesso, non può che addebitare sempre all’odierna ricorrente la conseguente responsabilità oggettiva per quanto posto in essere dai propri tesserati e sostenitori; Le considerazioni sopra esposte portano a concludere come in dispositivo: P.Q.M. Di determinare: la squalifica del campo di giuoco della Società Atletico Francofonte per 5 gare, infliggendo alla stessa l’ammenda di Euro 300,00; di confermare ogni latro provvedimento assunto dal Giudice di 1° grado; per l’effetto non si addebita la tassa.
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