COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. KIRIO VALDERICE – (TP) – (Posizione irregolare calciatore Pellegrino Pietro – GARA A.S. KIRIO VALDERICE 2002 – A.P.D. ARAZAM del 3,03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C2”) – Proc. n. 199/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. KIRIO VALDERICE – (TP) – (Posizione irregolare calciatore Pellegrino Pietro – GARA A.S. KIRIO VALDERICE 2002 – A.P.D. ARAZAM del 3,03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C2”) – Proc. n. 199/A La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Pellegrino Pietro (nato il 22.01.1980), schierato dalla Società A.S.D. Arazam nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare, visti gli atti e il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Acquisito la relativa documentazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti il calciatore PELLEGRINO Pietro, risulta regolarmente tesserato per la Società A.S.D. Arazam; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; Con addebito di tassa di Euro 130,00.
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