COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.G.D. DESPORT GAGGI – (ME) – (Posizione irregolare calciatore Alosi Daniele – GARA REAL PUNTESE – DESPORT GAGGI del 7.03.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “GIR. E”) – Proc. n. 211/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.G.D. DESPORT GAGGI – (ME) – (Posizione irregolare calciatore Alosi Daniele – GARA REAL PUNTESE – DESPORT GAGGI del 7.03.2007 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA “GIR. E”) – Proc. n. 211/A La Società reclamante, segnala la posizione irregolare del calciatore Alosi Daniele schierato, schierato dalla Società Rel Puntesi, nella gara prima indicata; La Commissione Disciplinare, visti gli atti e il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Acquisita la relativa documentazione da parte dell’Ufficio Tesseramenti, il calciatore Alosi Daniele (nato l’11.07.1985), risulta regolarmente tesserato per la Società A.S.D. REl Puntese; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; Con addebito di tassa di Euro 130,00. Con reclamo ritualmente proposto, la Società U.S. Nebrodi Cesaarò S.Teodoro, lamenta la posizione irregolare del calciatore indicato in oggetto, utilizzato dalla Società Città di Pettineo, a detta della reclamante privo di tesseramento, ed in particolare in assenza dell’autorizzazione ex Art. 34 N.O.I.F.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e le controdeduzioni pervenute, curata la necessaria istruttoria presso il competente Ufficio Tesseramento, osserva quanto segue: Dalla certificazione rilasciata dal predetto Ufficio Federale, ed acquisita agli atti, si rileva che la Società Città di Pettineo era stata invitata dal medesimo Ufficio a regolarizzare il tesseramento del calciatore Mastrandrea Antonino, inviato privo di alcuni documenti. Invito fino ad oggi rimasto inevaso da parte della Società Città di Pettineo; Ciò premesso, osserva, questa Decidente, che il calciatore in argomento, ad oggi non risulta tesserato per la Società Città di Pettineo, e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara reclamata; Da quanto sopra, conseguono le sanzioni di rito; DELIBERA: Di accogliere il reclamo come sopra proposto e per l’effetto: Di infliggere alla Società Città di Pettineo la punizione sportiva della perdita della gara in questione per 0-3; Di inibire a tutti gli effetti il Dirigente Accompagnatore Sig. Damiano Cicero a tutto il 31.03.2007, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 17 n. 8 C.G.S.; Di non addebitare la tassa di Euro 130,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it