COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. CAMPISI GIUSEPPE (PERSONALE) – (Avverso squalifica per 3 gare – GARA JUNIOR RAMACCA – ATLETICO BIANCAVILLA del 4.03.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – C.U. n. 28 del 7.03.2007 C.P. CATANIA – Proc. n. 51/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 21/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. CAMPISI GIUSEPPE (PERSONALE) – (Avverso squalifica per 3 gare – GARA JUNIOR RAMACCA – ATLETICO BIANCAVILLA del 4.03.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE DI CATANIA) – C.U. n. 28 del 7.03.2007 C.P. CATANIA – Proc. n. 51/B Ricorre l’interessato chiedendo una riduzione della squalifica inflittagli dal Giudice di primo grado, stante che, pur protestando non è andato oltre tale atteggiamento scusandosene a fine gara tanto di essersi salutato cordialmente con l’arbitro; La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, osserva che le risultanze degli atti di gara, indicano un atteggiamento protestatorio con contenuti offensivi senza, però, rilevarsi alcuna conseguenza in danno dell’Arbitro; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in 2 gare la squalifica del calciatore Campisi Giuseppe, (Società Junior Ramacca); Senza addebito di tassa.
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