COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare C.C. EUROCLUB ITALIA – (CT) – (Avverso squalifica calciatore Gugliotta Giancarlo a tutto il 30.06.2010 – GARA SPORTING CATANIA 2004 – EUROCLUB ITALIA del 10.03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 GIR. ‘’C”) – C.U. n. 31/C5 del 14.03.2007 – Proc. n. 213/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 28/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare C.C. EUROCLUB ITALIA - (CT) – (Avverso squalifica calciatore Gugliotta Giancarlo a tutto il 30.06.2010 – GARA SPORTING CATANIA 2004 – EUROCLUB ITALIA del 10.03.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C/2 GIR. ‘’C”) – C.U. n. 31/C5 del 14.03.2007 – Proc. n. 213/A Ricorre la Società interessata, ammettendo la responsabilità del suo tesserato, per avere assunto “un comportamento sicuramente non idoneo alla pratica sportiva”, esclude, però, la premeditazione reagendo nei confronti dell’Arbitro “solamente per un attimo di perdita di lucidità mentale, reazione dettata da un momento di nervosismo”; Chiede una riforma del provvedimento impugnato; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, sulla scorta delle risultanze del rapporto di gara, osserva: Appare alquanto censurabile il comportamento assunto del calciatore in giudizio sia per le proteste pronunciate per una decisione del Direttore di gara, nonché seguite da offese e minacce dopo la sua espulsione; Successivamente, a fine gara, lo stesso calciatore, unitamente ad altra persona rimasta non identificata, entrando nel terreno di giuoco aggredivano l’Arbitro che veniva raggiunto da un violento calcio sferrato dal calciatore Gugliotta Giancarlo, calcio in parte evitato dall’Arbitro stesso, ma finito con l’essere colpito ad un gomito procurandogli forte dolore ed un vistoso arrossamento ed escoriazioni della parte raggiunta; Il predetto calciatore, ha reiteratamente cercato ancora di raggiungere l’Arbitro, manifestando il suo intento di aggredirlo, fermato con forza da propri compagni; Sentito, su richiesta, il rappresentante della ricorrente; Valutata la responsabilità a carico del calciatore interessato nella sua estrinsecazione di contenuti e reiterazione; Avuto riguardo della contenuta squalifica assunta dal Giudice di primo esame; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Euroclub Italia; Addebitando per l’effetto la tassa dovuta e non versata pari ad Euro 130,00.
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