COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. PIAZZA ARMERINA CALCIO (EN) e calciatore VIRDI’CHRISTIAN – (Per violazione Art. 76 c. 2 N.O.I.F.) – Proc. n. 201/A-Ter –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. PIAZZA ARMERINA CALCIO (EN) e calciatore VIRDI’CHRISTIAN - (Per violazione Art. 76 c. 2 N.O.I.F.) – Proc. n. 201/A-Ter - Con nota del 6.03.2007, il Comitato Regionale Sicilia, ha deferito il calciatore in oggetto e la Società di appartenenza, per non avere ottemperato alla convocazione per la selezione della Rappresentativa Regionale Juniores, svoltasi in Gliaca di Piraino (ME), in data 01.03.2007, senza fornire alcun legittimo impedimento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti; fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 27.3.2007, celebratosi nella contumacia dei deferiti, disattesa la nota difensiva pervenuta perché inconducente ai fini del decidere, osserva: il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto trasmesso dal competente Organo Federale. L’obbligo di partecipazione in argomento, tra l’altro, discende dall’Art.76, c.2, N.O.I.F., annualmente richiamato nel primo Comunicato Ufficiale della stagione. Nessuna rilevanza, nella presente fattispecie, può assumere l’assunto difensivo atteso che, ex art. 2 punto 6 C.G.S., le comunicazioni di cui ai Comunicati Ufficiali s’intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. Fra l’altro, come già più volte sottolineato a far data dalla presente stagione sportiva i Comunicati Ufficiali non vengono più inviati ai domicili sociali, attesa la loro pubblicazione tramite “Internet”, in tempo reale. P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere alle Società A.S.D. Piazza Armerina Calcio l’ammenda di Euro 250,00; Di squalificare il calciatore Virdì Christian per 2 gare.
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