COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. RAGAZZINI GENERALI (CT) e calciatore FICHERA MATTEO (già tesserato A.S.D. Nuova Aquila Grammichele – (per violazione Art. 40 p. 4 N.O.I.F.) – Proc. n. 204/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. RAGAZZINI GENERALI (CT) e calciatore FICHERA MATTEO (già tesserato A.S.D. Nuova Aquila Grammichele – (per violazione Art. 40 p. 4 N.O.I.F.) - Proc. n. 204/A - Con nota del 7.03.2007 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Fichera Matteo e questi per avere sottoscritto il tesseramento malgrado già tesserato per altra Società, l’A.S.D. Nuova Aquila Grammichele. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 27.03.2007, celebratasi in contumacia ed in assenza di nota difensiva osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento Federale. Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata. P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società A.S.D. Ragazzini Generali l’ammenda di € 500,00; Di squalificare il calciatore Fichera Matteo (tesserato per l’A.S.D. Nuova Aquila Gramichele) a tutto il 30.04.2007; Si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato.
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