COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. AVELLI F.C. (CT) e calciatore BATTIATO DAVIDE – (già tesserato A.S.D. Sportincontro) – (per violazione Art. 40 p. 4 N.O.I.F.) – Proc. n. 219/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.S.D. AVELLI F.C. (CT) e calciatore BATTIATO DAVIDE - (già tesserato A.S.D. Sportincontro) – (per violazione Art. 40 p. 4 N.O.I.F.) - Proc. n. 219/A – Con nota del 23.03.2007 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società in oggetto per avere tesserato il calciatore Battiato Davide e questi per avere sottoscritto il tesseramento malgrado già tesserato per altra Società l’A.S.D. Sportincontro di Catania. La Commissione Disciplinare, letti gli atti, contestati gli addebiti e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 3.04.2007, in assenza di nota difensiva e nella contumacia dei deferiti, osserva che la violazione ascritta si appalesa provata alla luce di quanto in merito comunicato dal competente Ufficio Tesseramento Federale. Pertanto, non resta a questa Decidente che irrogare la sanzione in dispositivo meglio indicata; P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società A.S.D. Avelli F.C. l’ammenda di € 250,00; Di squalificare il calciatore Battiato Davide (tesserato per l’A.S.D. Sportincontro) a tutto il 30.04.2007; Si comunichi alle parti interessate a cura del Comitato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it