COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.C. PALAZZOLO A.S.D. (SR) e calciatore CATANIA LUIGI – (per violazione Art. 76 c. 2 N.O.I.F.) – Proc. n. 220/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento a carico A.C. PALAZZOLO A.S.D. (SR) e calciatore CATANIA LUIGI - (per violazione Art. 76 c. 2 N.O.I.F.) - Proc. n. 220/A – Con nota del 21.03.2007, il Comitato Regionale Sicilia, ha deferito il calciatore in oggetto e la Società di appartenenza, per non avere ottemperato alla convocazione per la selezione della Rappresentativa Regionale Juniores, svoltasi in Cammarata (AG), in data 14.03.2007, senza fornire alcun legittimo impedimento; La Commissione Disciplinare, letti gli atti e contestati gli addebiti; fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 3.4.2007, celebratosi nella contumacia dei deferiti ed in assenza di nota difensiva, osserva: il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto trasmesso dal competente Organo Federale. L’obbligo di partecipazione in argomento, tra l’altro, discende dall’Art.76, c.2, N.O.I.F., annualmente richiamato nel primo Comunicato Ufficiale della stagione. P.Q.M. DELIBERA: In accoglimento del deferimento come sopra proposto; Di infliggere alle Società A.C. Palazzolo A.S.D. l’ammenda di Euro 250,00; Di squalificare il calciatore Catania Luigi per 2 gare.
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