COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI – (CT) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di un punto e ammenda di Euro 160,00 (3° rinuncia) – GARA S. AGATA LI BATTIATI – SALES del 19.02.2007 – CAMPIONATO JUNIORES) – C.U. n. 29 del 14.03.2007 – Proc. n. 55/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI – (CT) – (Avverso punizione sportiva perdita gara 0-3, penalizzazione di un punto e ammenda di Euro 160,00 (3° rinuncia) – GARA S. AGATA LI BATTIATI – SALES del 19.02.2007 – CAMPIONATO JUNIORES) – C.U. n. 29 del 14.03.2007 –
Proc. n. 55/B
L’appellante chiede la ripetizione della gara, sostenendo che l’arbitro non abbia atteso per il tempo pari alla durata di un tempo, come previsto dal regolamento;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
Ritenuto necessario e opportuno sentire l’arbitro della gara, lo stesso è stato contattato telefonicamente per conoscere il reale tempo di attesa rispettato;
Questi ha risposto di avere abbandonato il campo dopo 15/20 minuti dall’orario fissato per l’inizio della gara stessa;
Quanto sopra dichiarato, è stato confermato dall’arbitro in forma scritta con nota di cui agli atti;
Stante la superiore dichiarazione, visto l’Art. 54 comma 2 delle N.O.I.F., che nel caso di ritardo di una delle Società all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della gara, l’arbitro deve dare comunque inizio alla gara perché le squadre si presentino in campo in divisa di giuoco, entro un termine pari alla durata di un tempo della gara (nella fattispecie 45’), attesa non rispettata dal Direttore della stessa gara, questa Decidente individua nei fatti sopra descritti e nella norma prima riportata, un evidente errore tecnico arbitrale che comporta per ciò la ripetizione della gara;
P.Q.M.
DELIBERA:
La ripetizione della gara non disputata S.S.D. S.Agata Li Battiati – P.G.S. Sales a data da destinarsi a cura del Comitato Regionale;
Di non addebitare la tassa reclamo alla Società S. Agata Li Battiati ;
La presente, per competenza e conoscenza va trasmessa al C.R.A. Sicilia.
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