COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LASCARI (PA) – (posizione irregolare calciatore Zafonte D. (per squalifica) – GARA LASCARI/PETRALIA SOTTANA del 28.3.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. PALERMO) – Proc n. 58/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LASCARI (PA) – (posizione irregolare calciatore Zafonte D. (per squalifica) – GARA LASCARI/PETRALIA SOTTANA del 28.3.2007 – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.P. PALERMO) – Proc n. 58/B La Pol. Lascari propone reclamo sostenendo che il calciatore Zafonte David ha partecipato alla gara di che trattasi in posizione irregolare, essendo squalificato per 1 gara con “C.U. n° 30 relativo alle gare del 24.3.2007”; Controdeduce la Società Petraia Sottana 1950 sostenendo che la squalifica di che trattasi è stata irrogata con C.U. n° 31 del 28.3.2007; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: 1) Quanto affermato dalla Società reclamante non trova riscontro negli atti, posto che il calciatore Zafonte è stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (IV infrazione) con C.U. n° 31 del 28.3.2007 pubblicato il 29.3.2007; 2) Poiché la gara in questione si è svolta il 28.3.2007 ne consegue che il calciatore Zafonte era in posizione regolare; P.Q.M. DELIBERA: di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo (Euro 130,00).
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