COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CLUB CALCIO BELPASSO (CT) – (avverso provvedimenti disciplinari diversi tesserati – GARA SPAR CALCIO/BELPASSO dell’1.4.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 47 del 12.4.2007) – Proc. n° 242/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare CLUB CALCIO BELPASSO (CT) – (avverso provvedimenti disciplinari diversi tesserati – GARA SPAR CALCIO/BELPASSO dell’1.4.2007 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F” – C.U. n° 47 del 12.4.2007) – Proc. n° 242/A La Società Club Calcio Belpasso con appello ritulamente proposto ricorre in merito ai provvedimenti assunti nei riguardi dei tesserati Ferruccio Domenico, Aiello Giuseppe, Nocera Giuseppe, Celso Michele, Ventura Pietro. La ricorrente, dopo aver riconosciuto il grave atto di violenza compiuto da altro proprio tesserato “per aver perso la testa”, si dilunga in una sterile descrizione dei fatti meramente di parte, intercalando, fra l’altro, superficiali e affrettati giudizi, sull’operato dell’arbitro; Chiede pertanto di annullare ogni provvedimento disciplinare a carico dei propri tesserati sanzionati ad eccezione del Sig. Zappulla Giovanni del quale nel riconoscere tutta la responsabilità per quanto posto in essere in danno dell’arbitro La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva: Tutto quanto successo sul terreno di gioco e a fine gara, appare descritto dall’arbitro con chiarezza inequivocabile e senza far sorgere ombra di dubbio alcuno sulla sequenzialità dei fatti, sulla loro natura e sui soggetti responsabili; Inoltre non si capisce come l’arbitro abbia potuto descrivere con dovizia il deplorevole atto di violenza consumato dal calciatore Zappulla nei suoi confronti e riconosciuto tale anche dalla stessa società appellante e abbia invece “farneticato in preda allo stordimento, allo stato confusionale ed alla rabbia per il colpo ricevuto” nella contestuale descrizione, nello stesso rapporto, dei censurabili atti compiuti dagli altri tesserati della stessa società e punti dal G.S., come eccepisce la ricorrente. Grave risulta infine l’insinuazione della società nei riguardi dell’arbitro il quale “tornato a casa….. abbia deciso di farla pagare a tutti” Alla luce di quanto sopra, questo Organo Giudicante ritiene equi tutti i provvedimenti assunti dal G.S. di 1° grado per i deprecabili atti compiuti dai tesserati inquisiti e puniti; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; per l’effetto di addebitare la tassa reclamo di Euro 130,00 alla Società C.C. Belpasso.
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