COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.S.D. REAL BORGO NUOVO (PA) (avverso squalifica sino al 30.6.2009 del giocatore Adelfio Gaetano – GARA RELA BORGO NUOVO/COLOMBA del 18.3.2007 – CAMMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. N° 30 DEL 21.3.2007 – C.P. PALERMO) – Proc. n° 54/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 18/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.C.S.D. REAL BORGO NUOVO (PA) (avverso squalifica sino al 30.6.2009 del giocatore Adelfio Gaetano – GARA RELA BORGO NUOVO/COLOMBA del 18.3.2007 – CAMMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – C.U. N° 30 DEL 21.3.2007 – C.P. PALERMO) – Proc. n° 54/B – Con appello proposto dalla Società ricorrente chiede l’annullamento della sanzione inflitta al proprio giocatore adducendo che lo stesso non sarebbe responsabile della aggressione all’arbitro di cui sarebbe responsabile altro calciatore; La Commissione Disciplinare letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Le argomentazioni addotte dalla Società ricorrente appaiono in conducenti e non possono essere accolte in questa sede; Ed invero dal rapporto arbitrale si evince con estrema chiarezza che il giocatore espulso ed oggi sanzionato è il Sig. Adelfio Gaetano; Sotto tale profilo va rilevato che lo statino di gara allegato al rapporto arbitrale in cui si da atto della predetta espulsione, è stato controfirmato dal dirigente accompagnatore della società ricorrente, circostanze queste che rendono assolutamente in conducenti le argomentazioni contenute nell’atto di gravame, circa l’asserito scambio di calciatori, P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa pari ad Euro 130,00.
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