COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VALDERICE – (TP) – (Per posizione irregolare calciatori Cannata Pietro e Scalia Paolo – GARA A.S.D. CIANCIANA 2000 – A.S.D. VALDERICE DEL 6.05.2007 Play-Off) – Proc. N. 254/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. VALDERICE – (TP) - (Per posizione irregolare calciatori Cannata Pietro e Scalia Paolo – GARA A.S.D. CIANCIANA 2000 – A.S.D. VALDERICE DEL 6.05.2007 Play-Off) –
Proc. N. 254/A
Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.D. Valderice lamenta la posizione irregolare dei calciatori Cannata Pietro e Scalia Paolo, utilizzati dalla Società Cianciana 2000 nella partita in oggetto, sebbene colpiti da squalifica per recidività in ammonizione con C.U. n. 49 del 26.04.2007, in ordine alla gara Cianciana – Buseto del 18.04.2007.
Pertanto, ha chiesto l’applicazione della perdita della gara in danno della consorella;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva che i calciatori predetti, hanno raggiunto la quarta ammonizione nella penultima gara di Campionato;
A termini di regolamento, soltanto la squalifica per recidività in ammonizione assunta nell’ultima gara di Campionato va scontata nella prima gara del Campionato successivo, e quindi solo in quest’ultimo caso, i calciatori squalificati possono essere impiegati nelle gare di Play-Off o Play.Out;
E’ da rilevare che nulla può condurre il fatto che le squalifiche inflitte ai calciatori Cannata Pietro e Scalia Paolo, sono state pubblicate in un Comunicato Ufficiale successivo all’ultima gara di Campionato.
CIò in quanto, trattandosi di sanzioni attinenti la penultima di Campionato, i calciatori in esame non avevano comunque titolo a partecipare alla gara reclamata, non avendo comunque scontato la squalifica subita;
Da quanto sopra deriva l’accoglimento del reclamo come sopra proposto, con le conseguenti statuizioni, meglio indicate in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
In accoglimento del reclamo come sopra proposto;
Di infliggere alla Società A.S.D. Cianciana 2000 la punizione sportiva della perdita della gara per
0-3;
La tassa versata va restituita.
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