COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI: Procura Federale a carico di: 1) Sig. Gueli Giuseppe – dirigente F.C.D. Raffadali; 2) F.C.D. Raffadali; (Per violazione Artt. 6 e 2 del C.G.S.) Proc. n. 239/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 09/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI: Procura Federale a carico di: 1) Sig. Gueli Giuseppe – dirigente F.C.D. Raffadali; 2) F.C.D. Raffadali; (Per violazione Artt. 6 e 2 del C.G.S.) Proc. n. 239/A Il Procuratore Federale, Letti gli atti relativi all’indagine compiuta a seguito del fax inviato in data 17 Novembre 2006 con cui un dirigente della società A.S. Città di Terrasini informava il Comitato Regionale Sicilia di una telefonata giunta quello stesso giorno ad un proprio tesserato, FRESCHI Giovanni, da parte di un dirigente della F.C.D. RAFFADALI, GUELI Giuseppe con cui questi chiedeva un rendimento favorevole agli avversari nel corso dell’incontro calcistico in calendario il giorno dopo; esaminate le condivisibili conclusioni cui è pervenuto l’Ufficio Indagini, trasmesse con nota del 05 Marzo 2007, che qui si intendono interamente richiamate; considerato che dall’istruttoria compiuta è emerso che il GUELI, dopo avere inizialmente taciuto di avere cercato il calciatore avversario FRESCHI, ha poi confermato di averlo contattato telefonicamente il giorno precedente la partita TERRASINI–RAFFADALI , seppur motivando questa sua condotta con il tentativo di sondare la disponibilità dell’atleta a giocare per il RAFFADALI per la stagione successiva; tenuto conto, oltre alle dichiarazioni accusatorie rese dai dirigenti del TERRASINI e dallo stesso FRESCHI, dell’inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal GUELI, sia per l’incomprensibilità di una simile verifica proprio il giorno precedente la gara in cui il FRESCHI soggetto “particolare e poco affidabile” per i problemi da questi provocati in occasione di una precedente militanza con la società RAFFADALI, potendosi dalle sue stesse parole desumere l’improponibilità di un’offerta di tesseramento; ritenuto che, essendo il GUELI tesserato con la Federazione in qualità di dirigente accompagnatore e legale rappresentante della F.C.D. RAFFADALI, la condotta in esame deve essere inquadrata nello schema tipico descritto dall’art. 6, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto che dalla condotta sopra descritta discende la responsabilità diretta della società F.C.D. RAFFADALI; vista la proposta del Sostituto Procuratore, Avv. Enrico Trantino, approvata dal Vice Procuratore Dott. Gioacchino Tornatore; visto l’art. 28, comma 4, lett. B) C.G.S. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Comitato Regionale Sicilia - il sig. Giuseppe GUELI per aver, nella qualità di dirigente e legale rappresentante della F.C.D. RAFFADALI, compiuto atti diretti ad alterare il risultato della gara TERRASINI-RAFFADALI, come meglio descritti nella parte motiva, in violazione dell’articolo 6 del Codice di Giustizia Sportiva. - La società F.C.D. RAFFADALI della violazione di cui all’articolo 2, comma 4, e dell’articolo 6, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente. Contestati i superiori addebiti, le parti deferite sono convocate all’udienza dibattimentale che avrà luogo Martedì 08 Maggio 2007 con inizio alle ore 15,30 presso i locali del Comitato Regionale Sicilia – Via Ugo La Malfa 122 – 90146 PALERMO. Eventuali memorie difensive, escussione testi (con indicazione delle generalità complete e domande sulle quali devono essere escussi) nonché richieste di audizioni e copie atti, dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 02 Maggio 2007. - All’udienza, sopraddetta, è presente il Sig. Gueli Giuseppe - dirigente rappresentante della Società F.C.D. Raffadali - assistito dell’Avvocato Pietro Maragliano; - risulta assente, senza provata giustificazione, il calciatore Freschi Giovanni (A.S. Città di Terrasini) debitamente convocato. Il Presidente della Commissione Disciplinare, letti gli addebiti ed i capi di imputazione di cui all’atto di rinvio a giudizio, alla fine del dibattimento ha raccolto le conclusioni e le richieste delle parti in causa, qui di seguito riportate: 1) PROCURA FEDERALE: ritenere il sig. Gueli Giuseppe e la società F.C.D. Raffadali responsabili dei capi di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, infliggendo al Sig. Gueli Giuseppe l’inibizione agli effetti di cui all’art. 14 n°1 lettera e) del C.G.S., per anni 4 (quattro); - alla società F.C.D. Raffadali, a norma dell’art. 2, comma 4 e dell’art. 6, comma 3, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente, infliggendole la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza stagione 2006/07; 2) SIG. GUELI GIUSEPPE: dichiara di avere agito in buona fede nel caso in esame, non avendo mai avuto l’intenzione di corrompere chicchessia; In ordine alle richieste del rappresentante la Procura Federale, nel non accettarle, si rimette al giudizio di questa Commissione Disciplinare. - Le risultanze istruttorie dibattimentali portano a concludere circa la veridicità e l’accertamento dei fatti contestati per i quali gli odierni deferiti sono chiamati a risponderne; nel merito si osserva che fondamentali appaiono le dichiarazioni rese e sottoscritte dai soggetti escussi dall’Inquirente che si appalesano concordanti tra di loro e, pertanto, acquisiscono il rango di prova; - Particolare attenzione merita la posizione processuale assunta dal sig. Gueli Giiuseppe sia innanzi l’Inquirente che in sede dibattimentale; questi, infatti, sin dalle prime battute processuali, in buona sostanza, non ha negato l’accaduto oggetto dell’odierna contestazione, preoccupandosi, anche attraverso alcuni “non ricordo” di fornirne una propria versione; in particolare il predetto ha ammesso di avere contattato a mezzo telefono il calciatore Freschi Giovanni la sera antecedente la gara di campionato che avrebbe interessato le società di appartenenza di entrambi i soggetti. Fatto, questo, di per sé già indicativo di grave condotta antiregolamentare; - La circostanza, poi, di avere dichiarato di giudicare il Freschi elemento “particolare e poco affidabile, avendo questi lasciato un ricordo poco lusinghiero, (chiarito in sede dibattimentale in termini di debiti vari contratti con vari commercianti di Raffadali), quando militava nelle fila del Raffadali”, oltre a non motivare la proposta di ingaggio asseritamente offerta, affievolisce la tesi difensiva prospettata; - infine, l’avere ammesso di avere aiutato finanziariamente il Freschi a Raffadali è sintomatico e costituisce un atto diretto ed univoco rientrante nella ipotesi normativa di illecito sportivo; - gli aspetti sopra riportati rendono superfluo l’esame di qualsivoglia altro aspetto della vicenda sia dal punto di vista accusatorio che da quello difensivo; - ritenuto, pertanto, che i soggetti deferiti devono rispondere di quanto loro ascritto; P.T.M.: La commissione Disciplinare, visti gli artt.: 2) commi 1 e 4; 6) commi 3 e 5; 13) comma g del Codice di Giustizia Sportiva; visto l’art. 4) commi 3 e 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; DELIBERA di ritenere responsabili dei capi di imputazione, di cui all’atto di rinvio a giudizio, il Sig. Gueli Giuseppe - dirigente rappresentante della società F.C.D. Raffadali - infliggendogli l’inibizione ai sensi dell’art. 14, n° 1, lettera e) del C.G.S. per anni 3 (tre); la Società F.C.D. Raffadali responsabile della violazione di cui all’art. 2, comma 4, e dell’art. 6, comma 3, del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio dirigente rappresentate, infliggendole la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza stagione 2006/07; di Infliggere al calciatore Freschi Giovanni (A.S. Città di Terrasini) la squalifica a tutti gli effetti per 2 giornate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del C.G.S. La presente delibera va notificata alle parti deferite, alla Procura Federale ed alla C.A.F.
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