COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. LO GIUDICE MARIO – (PERSONALE) – (Avverso propria squalifica fino al 5 Maggio 2012 Allenatore Società Real Graniti (ME) – GARA PEONIA RIPOSTO – REAL GRANITI del 5 Maggio 2007) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. MESSINA – Proc. n. 64/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare SIG. LO GIUDICE MARIO – (PERSONALE) – (Avverso propria squalifica fino al 5 Maggio 2012 Allenatore Società Real Graniti (ME) – GARA PEONIA RIPOSTO – REAL GRANITI del 5 Maggio 2007) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA C.P. MESSINA – Proc. n. 64/B Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Messina, ha squalificato fino al 5.5.2012 il Sig. Lo Giudice Mario allenatore della Società Real Graniti per “aver colpito l’Assistente con una testata e per avergli profferito frasi offensive e minacciose”; Avverso tale provvedimento il Sig. Lo Giudice Mario, ha fatto pervenire presso questo Organo Decidente, un fax preannunciando un personale appello che avrebbe presentato tramite successiva raccomandata, pervenuta oltre i limiti previsti; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letto il preannuncio di appello, osserva: Acclarato che il fax preannunciante l’appello è pervenuto entro i termini abbreviati previsti dal C.U. n. 50 del 3.5.2007; Ritenuta la genericità dello stesso e l’assenza di motivazioni; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile ai sensi dell’Art. 29 comma n. 6 del C.G.S. l’appello come sopra proposto dal Sig. Lo Giudice Mario allenatore della Società Real Graniti; Di incamerare l’assegno in atti pari ad Euro 60,00.
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