COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. BOMPIETRO – (PA) – (Avverso ammenda di Euro 100,00 alla Società e squalifica per sei giornate al giocatore D’Alberti Giuseppe – GARA U.S. BOMPIETRO – GRATTERESE del 25.04.2007) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (PA) – C.U. N. 36 DEL 3.5.2007 – Proc. n. 65/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 53 del 23/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
U.S. BOMPIETRO – (PA) – (Avverso ammenda di Euro 100,00 alla Società e squalifica per sei giornate al giocatore D’Alberti Giuseppe – GARA U.S. BOMPIETRO – GRATTERESE del 25.04.2007) – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (PA) – C.U. N. 36 DEL 3.5.2007 –
Proc. n. 65/B
Con appello proposto, la Società ricorrente chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, preliminarmente, osserva:
Il presente gravame è stato presentato oltre i termini abbreviati, così come previsti anche dal C.U. n. 50 del 3.5.2007 e quindi è inammissibile;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di dichiarare inammissibile il presente appello perché presentato oltre i termini di ricorso, con addebito i tassa non versata di Euro 130,00.
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